Cessione in blocco di crediti bancari: è sufficiente la sola pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale?

Tribunale di Frosinone – Sentenza n. 423 del 23.04.2024

In tema di cessione in blocco di crediti bancari, per attestare la legittimazione attiva dell’Istituto procedente non può ritenersi sufficiente la sola pubblicazione della relativa operazione sulla Gazzetta Ufficiale, qualora i relativi crediti ceduti siano individuabili mediante il ricorso ad atti e documenti, anche di natura telematica, solo riportati nella pubblicazione ma di fatto alla stessa non acclusi.

Il Tribunale di Frosinone torna ad occuparsi della complessa questione del riconoscimento della legittimazione attiva in capo all’Istituto cessionario ad agire per il recupero coattivo del credito ceduto in blocco nell’ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione bancaria in presenza della sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della intervenuta cessione.

I Giudici laziali, infatti, nel rammentare il principio generale secondo il quale in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sottolineano altresì come tale prescrizione intanto sia applicabile in quanto gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano effettivamente di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione.

In definitiva, pertanto, il Tribunale rileva, in maniera certamente condivisibile, l’insufficienza dell’avviso di pubblicazione della cessione a questi fini qualora tali condizioni di certezza non sussistano e sia indispensabile la consultazione di altri documenti per delineare, senza possibilità di errore, il concreto “perimetro” della cessione conclusasi e l’inserimento in questa dello specifico credito oggetto di contestazione.

Secondo i Giudici, infatti, ne deriva inevitabilmente la insussistenza della qualità di titolare dei crediti pretesi in capo all’Istituto cessionario qualora l’avviso pubblicato rimandi a dati extra-testuali, quali il contratto di cessione oppure il sito internet delle banche interessate, senza che esso Istituto abbia provveduto, come suo onere nella qualità di attrice sostanziale, a rendere tali documenti disponibili e conoscibili in giudizio, non potendo predicarsi un dovere di impulso del soggetto ingiunto finalizzato alla ricerca della propria posizione tra quelle cedute, né tantomeno potendo imporre una consultazione diretta dei siti web da parte del giudice, del tutto incompatibile con il principio dispositivo che regola il nostro processo civile.