Tribunale di Ravenna – Sentenza n. 398 del 07.06.2023
Con riferimento alle domande risarcitorie relative a pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza a decidere deve essere radicata nel luogo del domicilio della persona fisica (o della sede della persona giuridica) che è stata danneggiata o, in caso sia diverso, in quello della residenza della persona fisica.
Il Tribunale di Ravenna interviene efficacemente a dirimere, nuovamente, una questione ancora oggi dibattuta e controversa, quale appunto quella della corretta individuazione del Giudice territorialmente competente a decidere sulle domande risarcitorie da pregiudizio ai diritti della personalità conseguente alla pubblicazione illecita di foto ed immagini a mezzo internet.
Così, dunque, i Giudici ravennati, nella dicotomia di pensiero tra la supremazia del Giudice del luogo di domicilio o residenza della persona danneggiata e quello relativo, invece, al soggetto autore dell’illecito, privilegiano il primo richiamando in applicazione fondamentali principi di diritto di rango anche costituzionale.
In particolare, quindi, il Tribunale sottolinea come tale scelta sia fondata sul criterio della individuazione del luogo in cui si verifichi il pregiudizio effettivo e precisa in proposito come tale luogo non possa che essere unicamente quello in cui il danneggiato abbia il suo domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, poiché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata sempre all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive ed opera e costruisce la sua immagine, e quindi a quello in cui ella “svolge la sua personalità” secondo i dettami dell’art. 2 della Costituzione.
Si tratta, quindi, di una lettura orientata nel senso di tutelare, anche sotto il profilo della competenza territoriale, il bene primario della persona e di garantirlo laddove questa effettivamente si esplichi nelle sue relazioni umani e personali, sebbene sia oggettivamente pacifico come una sentenza emessa dal Giudice del luogo di riferimento del soggetto danneggiante (nel caso di specie il luogo di effettuazione della foto poi pubblicata illecitamente su internet) assuma rilevanza comunque per la sua conoscibilità anche al di fuori dello stretto ambito territoriale del Giudice emittente.