Tribunale di Cassino – Sezione Prima – Sentenza n. 297 del 09.03.2023
In caso di interruzione della linea telefonica e del traffico dei dati internet, per cause non riconducibili all’utente, trattandosi di servizi pubblici essenziali spetta al gestore telefonico fornire tale servizio non solo quale suo obbligo contrattuale ma anche “ope legis” per essere detto gestore soggetto che opera per la costruzione della predetta rete e ne fa manutenzione ripartendone poi i costi tra le varie compagnie che ne usufruiscono, per cui tutti i costi per la riattivazione del servizio stesso occorrenti per l’allaccio a un diverso impianto di TLC non possono gravare sull’utente danneggiato.
Nell’ambito di una controversa e ricorrente vicenda squisitamente contrattuale, il Tribunale di Cassino mette un punto decisivo a favore degli utenti del servizio telefonico e di internet sempre più spesso coinvolti nei disservizi per mancato funzionamento della rete e stabilisce un principio di diritto fondamentale con importanti riflessi economici a carico delle compagnie e dei gestori delle utenze.
I Giudici umbri, in particolare, nell’attestare preliminarmente, sotto un rigoroso profilo probatorio, sia la sussistenza del contratto di fornitura della linea telefonica con traffico internet che l’avvenuta interruzione del servizio di rete, hanno giustamente dichiarato come l’esecuzione di tutti i lavori di allaccio ad un diverso impianto di TLC sia di esclusiva competenza del gestore telefonico, cui competono dunque anche i relativi costi senza possibilità alcuna per lo stesso di rivalersi sul singolo utente.
Nella sentenza in commento, peraltro, è quanto mai interessante evidenziare come tale obbligo sia imposto dall’Organo giudicante “ope legis” individuando, appunto, nel gestore il soggetto che operi per la costruzione della rete e per la manutenzione di questa e come i relativi costi, proprio per la natura generale e pubblicistica del servizio offerto, siano da ripartire unicamente tra le varie compagnie che ne usufruiscono, senza dover gravare sul singolo utente per di più danneggiato incolpevolmente dal disservizio.
Il Tribunale, oltretutto, in una opportuna azione giudiziaria di tutela del consumatore ed utente finale, ha anche posto a carico del gestore l’obbligo di pagamento per rimborso non solo dell’impianto modem utilizzato per sopperire alla subita interruzione del servizio, ma anche del costo delle schede internet in quell’occasione usate, oltre ad aver riconosciuto in favore della parte lesa l’indennizzo contrattualmente stabilito per i giorni di interruzione.
Si tratta, infatti, di una interpretazione, giusta e rigorosa a nostro parere, dei più elementari principi di legge in materia di responsabilità contrattuale, nel caso di specie resi ancora più pregnanti dal fatto, volutamente enunciato in sentenza, che l’utenza danneggiata fosse riconducibile ad una farmacia e, quindi, ad una attività di particolare pubblico interesse per i servizi di reperibilità a turnazione dalla stessa svolti, ma è evidente come tale specifica qualificazione non sposti in alcun modo i termini decisori della vicenda giudiziale trattata.