L. n. 23 del 10.03.2023, di conversione del D.L. n. 5 del 14.01.2023
In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina prevista per il c.d. “Bonus Carburante”, per il quale viene introdotto l’obbligo di assoggettamento a contribuzione previdenziale, pur restando invece in piedi l’esenzione delle relative somme ai fini fiscali.
Ciò significa che, contrariamente a quanto previsto per l’anno 2022 e, altresì, nella formulazione originaria della norma, il datore di lavoro che decidesse di erogare buoni carburante nell’anno 2023 al proprio personale dipendente non dovrà trattenere le ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) sulle relative somme, pur dovendo trattenere (e versare) i corrispettivi contributi previdenziali (INPS, per almeno il 33% del valore del buono erogato).
Il D.L. n. 5/2023 aveva infatti inizialmente previsto che, limitatamente al settore privato e solo per l’anno 2023, il valore dei buoni benzina consegnati dal datore di lavoro al proprio personale dipendente sarebbe stato esente sia ai fini fiscali che a quelli previdenziali entro l’importo annuo di € 200,00 per dipendente: in altre parole, il valore netto percepito dal dipendente sarebbe equivalso al valore del costo aziendale.
La legge di conversione ha però modificato la norma, prevedendo l’obbligo di contribuzione anche rispetto al bonus in questione, sul quale pertanto dovranno essere pagati integralmente i contributi INPS.
Resta comunque ferma l’esenzione, tanto ai fini fiscali quanto contributivi, prevista in via strutturale dal comma 3 dell’art. 51 TUIR (D.P.R. n. 917/1986), per i c.d. “fringe benefit”, ovvero beni e servizi erogati dal datore di lavoro in natura, che restano esenti su ogni fronte fino all’importo annuo di € 258,23 per dipendente, superato il quale, invece, l’intero valore concorre alla formazione della base imponibile fiscale e previdenziale. Si tratta, in concreto, del valore dell’auto o del pc, sol per fare un esempio, assegnati a lavoratore dipendente in uso promiscuo.
Nell’anno 2023, quindi, il datore di lavoro potrà erogare buoni di ogni genere, anche utili per l’acquisto di carburante (nonché per le ricariche elettriche), che resteranno esenti tanto ai fini IRPEF (e relative addizionali) quanto ai fini INPS fino all’importo annuo di € 258,23; superato questo limite, gli ulteriori € 200,00 erogati sotto forma di buoni carburante saranno esenti ai fini fiscali, ma sui medesimi andrà comunque versata la contribuzione INPS.
La novella legislativa, tuttavia, pur comprensibile nell’ottica di contenimento della spesa pubblica, rischia di creare diversi problemi a livello operativo, specie laddove il bonus sia stato già erogato e nasca dunque l’esigenza di procedere al recupero dei contributi da trattenere sul valore del bonus medesimo.