Tribunale di Lecce – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2844 del 28.10.2022
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii dal soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
Il Tribunale di Lecce evidenzia pertanto il momento perfezionativo del reato di truffa perpetrato a mezzo internet con un annuncio di vendita di bene mobile mai di fatto consegnato neppure una volta ottenutone il pagamento, e lo fa richiamando in applicazione i presupposti fondamentali della relativa fattispecie delittuosa declinati dal Codice Penale in una al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Come attentamente osservato dai Giudici leccesi, infatti, in questi casi l’elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato e, dunque, non solo la condotta ingannatoria, ma anche la patrimonialità del danno e l’ingiustizia del profitto, e ciò, si badi bene, anche qualora essi siano previsti dal reo soltanto come conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, secondo i canoni di quella specie di dolo che in dottrina prende il nome di “dolo eventuale”, di difficile distinzione rispetto alla contigua figura della “colpa cosciente”.
Il Tribunale, quindi, ha statuito che in presenza di tali imprescindibili condizioni la specifica finalità del comportamento o il motivo che abbia spinto l’agente a realizzare l’inganno diventano assolutamente irrilevanti.
Nel caso, peraltro, di mancata vendita a terzi a mezzo internet di bene il reato di truffa c.d. contrattuale si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato, con conseguente danno per il soggetto passivo non avente necessariamente contenuto economico, potendo esso ben consistere in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale.
Opportunamente il Tribunale rileva, dunque, come nei casi considerati il raggiro costituente la truffa si realizzi non solo nel fatto di aver prospettato la vendita di un bene che non si sa se essere effettivamente nella disponibilità del soggetto agente, ma anche attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che abbia consentito il versamento di denaro su una carta propria o di terzi.
Secondo il Tribunale, quindi, Il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte del soggetto truffatore si verifica nel momento stesso in cui la vittima prelevi il proprio denaro e proceda a ricaricare la carta ricaricabile intestata all’imputato, poiché è unicamente questo versamento a realizzare, contestualmente, l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.