Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro – Sentenza n. 794 del 04.11.2022
In tema di disconoscimento delle giornate lavorative dei braccianti agricoli da parte dell’INPS la pubblicazione solo telematica nel proprio sito internet dell’elenco nominativo dei soggetti interessati è da ritenersi inidonea a consentire a questi ultimi la conoscenza dell’intervenuto provvedimento e, per l’effetto, l’esercizio del loro pieno diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il Tribunale di Crotone, tra le pieghe di una più ampia vicenda che ha interessato la contestazione di un verbale ispettivo di accertamento delle giornate di lavoratori agricoli, ha statuito questo importante principio di diritto circa la validità e, soprattutto, l’efficacia ai fini della impugnativa del provvedimento disconoscitivo emesso dall’INPS della sola pubblicazione telematica dei relativi elenchi dei soggetti interessati.
I Giudici calabresi, infatti, hanno opportunamente evidenziato come tale modalità di presunta pubblicazione, in quanto oltretutto prevista dalle sole specifiche tecniche dell’ente previdenziale e non già da una normativa di legge, sia tale da non assicurare tempi ragionevoli per acquisire la conoscenza di tali elenchi e, dunque, del provvedimento negativo potenzialmente soggetto ad impugnativa.
Giustamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto l’azione giudiziaria nel caso di specie intrapresa del tutto tempestiva e legittima in relazione ad una differente modalità di avvenuta conoscenza del provvedimento pregiudizievole, costituita dalla missiva con la quale al lavoratore agricolo veniva imposto il recupero delle prestazioni previdenziali – di disoccupazione e di malattia e maternità – che a dire dell’Ente gli sarebbero state erogate.
Come possiamo vedere, dunque, si tratta di una interpretazione certamente corretta e condivisibile in quanto fedelmente rispondente ai principi posti a tutela del diritto di difesa garantito dalla nostra Costituzione, da una parte sminuendo del tutto il significato giuridico di una semplice circolare INPS con la quale tale modalità telematica di notificazione è stata introdotta, dall’altra riconoscendo la natura giuridica di atto impugnabile al primo che sia stato ricevuto dalla parte nei modi ordinari e canonici di legge, atti a consentire alla stessa di avere conoscenza, o quanto meno conoscibilità effettiva, del provvedimento e da assicurare certezza della data ai fini del decorso dei termini di impugnativa.
Si tratta, pertanto, di una decisione che in un contesto generale di imperante esaltazione di internet quale mezzo di comunicazione veloce ed efficace ci riporta giustamente alla realtà degli ordinari strumenti di notifica dei provvedimenti quando si tratti, come in questo caso, di privilegiare il diritto di difesa della parte rispetto alle mere esigenze di celere e generalizzata pubblicità dell’ente a mezzo internet.