Tribunale di Milano – Sezione Decima – Sentenza n. 7991 del 13.10.2022
In tema di danno da perdita del rapporto parentale per sinistro stradale la liquidazione dello stesso si basa su parametri rilevanti tra cui anche quello della qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, per la cui determinazione il giudice potrà tenere conto altresì di eventuali circostanze di fatto, pure presuntive, che siano allegate e provate attinenti alle frequentazioni e/o ai contatti tra i due soggetti interessati, vittima e parente, intercorsi a mezzo internet.
Con questa significativa sentenza il Tribunale di Milano, tra le pieghe di una vicenda processuale più ampia attinente alla liquidazione del danno da perdita parentale a causa di sinistro stradale, enuncia un principio che assume un’importanza dirompente nella più ampia e generale trattazione della materia alla luce dell’evoluzione del cotesto socio-tecnologico attuale.
I Giudici meneghini, infatti, peraltro da sempre sensibili a questa tematica al punto da avere approntato, e continuamente aggiornato, delle Tabelle di quantificazione del danno in questione oggettivamente ormai utilizzate in tutti gli altri distretti giudiziari, hanno anzitutto ribadito come i parametri a tal fine rilevanti siano quelli corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, non ultimo, , alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In particolare per tale ultimo parametro, il Tribunale giustamente ha rilevato come mentre le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) abbiano natura “oggettiva” e possano quindi essere documentalmente provate, la quinta circostanza assuma invece carattere “soggettivo” ed ha altresì precisato come essa riguardi sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente, quale lo stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita, che quelli c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore), potendo pertanto essere provata anche con mere presunzioni.
I giudici milanesi, quindi, hanno giustamente sottolineato come nel doveroso apprezzamento dell’intensità e della qualità della relazione affettiva il giudice potrà tenere conto anche delle frequentazioni e/o dei contatti intercorsi in vita tra la vittima ed il parente danneggiato, inserendone tra questi non solo quelli in presenza o telefonici ma anche quelli a mezzo internet.
Si tratta, come possiamo vedere, di una chiave di lettura quanto mai pertinente sol che si pensi alla crescente diffusione dello strumento di comunicazione in questione nell’ambito delle relazioni interpersonali, ma altrettanto coraggiosa, se non addirittura, ardita per la difficoltà oggettiva di “qualificare” la frequentazione o il contatto a mezzo internet secondo criteri di effettiva vicinanza tra le due persone interessate.
Ci riesce, infatti, quanto mai difficile pensare che la nota “amicizia” che contraddistingue il contatto telematico tra i due soggetti possa essere sempre e comunque prerogativa e/o prova di un effettivo rapporto tra gli stessi, stante la assoluta semplicità con la quale ormai i collegamenti tra i vari profili personali internet si moltiplicano a dismisura sulla base, molto spesso, di una semplice conoscenza per cui ci sembra che questa sentenza in qualche modo aggravi il compito, già delicato, rimesso ai giudici di merito. Prudenza probatoria e certezza giuridica impongono quindi di affiancare a tale circostanza ulteriori e comprovanti evidenze della relazione di vicinanza intercorrente tra i due soggetti interessati, a sicura dimostrazione dell’esistenza di un rapporto affettivo, ancorchè virtuale, sussistente tra i medesimi.