Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza n. 7532 del 29.08.2022
In tema di regolarità delle modalità di svolgimento della procedura preselettiva, con particolare riferimento al procedimento ed alla formulazione e somministrazione dei quesiti, è da ritenersi infondato il ricorso formulato con riferimento alla contestazione circa il tempo posto a disposizione dei candidati per rispondere alle domande.
Il Consiglio di Stato, con ciò confermando l’analogo giudizio di rigetto espresso dal Primo Giudice, ha ritenuto quindi che la definizione delle modalità di espletamento delle prove preselettive – la cui funzione è quella di ammettere alla fase successiva un numero limitato di candidati in possesso di maggiori competenze – rispondendo ad esigenze di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale rientra sempre nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione.
In conseguenza di tanto, per i Giudici amministrativi si deve escludere che le relative scelte possano essere assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, precisando inoltre come le contestazioni in ordine alla durata del tempo riconosciuto ai candidati per le prove non siano da ritenersi tali da rilevare né la violazione del generale canone di ragionevolezza né una compromissione del principio della par condicio tra gli stessi candidati.
Correttamente, infatti, il Consiglio di Stato sottolinea al riguardo come tutti i partecipanti alla prova abbiano a disposizione il medesimo tempo per rispondere ai quesiti e come lo stesso tempo, anche in relazione alle modalità di svolgimento (risposta multipla) della selezione, non possa ritenersi ex se né illogico né irragionevole al fine di verificare, su basi meritocratiche, la preparazione dei candidati.
Oltretutto i Giudici amministrativi di secondo grado puntualizzano efficacemente l’inconsistenza giuridica della contestazione in parola anche e soprattutto in relazione al fatto che parte delle domande poi contenute nella prova di esame fossero state già divulgate mediante gli usuali test di preparazione rinvenibili su internet, a riprova della maggiore abilità all’esercizio della memoria evidentemente dimostrata dai vincitori tale da costituire un’attitudine personale positivamente valutabile ai fini della selezione.
Si tratta, del resto, di una attenta interpretazione dei principi generali di diritto che sottendono all’azione della Pubblica Amministrazione perfettamente rispondente al dettato normativo ed alla logica, giuridica e sostanziale, che regolamenta l’espletamento di tali prove, giustamente ricondotte dal Consiglio di Stato nell’alveo di una pre-selezione che di per sé si limita a determinare il solo passaggio alla fase concorsuale successiva di determinati candidati senza creazione di alcuna graduatoria e/o classifica interna valida per il superamento definitivo del concorso.