Tribunale di Latina – Sezione Prima – Sentenza n. 1320 del 23.06.2022
In base al disposto di cui all’art. 3 comma 26 della L.R. Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio sono pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”, per il quale vi è l’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale nonché delle determinazioni dirigenziali sul sito web dell’azienda o istituto, la diffusione sul proprio sito della delibera di conferimento del mandato giudiziale per un contenzioso avviato dalla controparte risponde ad un preciso dovere di legge e, come tale, non può mai essere considerata possibile causa di danno all’immagine.
Il Tribunale di Latina, in applicazione peraltro proprio di una legge della Regione Puglia, sancisce un importante principio di diritto secondo il quale, appunto, l’obbligo di trasparenza imposto agli enti della sanità pubblica con la pubblicazione delle proprie delibere non può mai determinare una condotta passibile di risarcimento del danno all’immagine in favore del soggetto controparte degli stessi enti in contenziosi per responsabilità da difetto di forniture.
La questione controversia è, del resto, abbastanza chiara e si racchiude intorno alla richiesta risarcitoria per presunti danni all’immagine derivanti dalla diffusione a mezzo internet di un atto amministrativo che in sé considerato non determina alcun rilievo giuridico ma che potrebbe indurre in chi lo legge il pensiero di una responsabilità contrattuale per difetti o vizi della fornitura in capo al soggetto controparte della struttura pubblica.
È evidente, infatti, come la delibera oggetto di pubblicazione debba recare in sé la specificazione, anche solo breve e coincisa, delle causali del contenzioso avviato e delle motivazioni per resistervi, da cui sarebbe scaturita la preoccupazione del soggetto fornitore di tutelare la propria immagine professionale ed aziendale a fronte, peraltro, di una diffusione della notizia quanto mai ampia ed indistinta proprio per il mezzo telematico utilizzato.
Il rigetto, tuttavia, della domanda risarcitoria dichiarato dai giudici laziali appare assolutamente condivisibile non solo, e non tanto, perché appunto fondato su una puntuale applicazione della norma regionale che ne disponeva la pubblicazione obbligata della delibera in contestazione, ma perché basato sul fondamentale principio che il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussista mai in re ipsa, dovendo esso essere sempre allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.
Il Tribunale di Latina, in proposito, sottolinea come la liquidazione di detto danno debba essere compiuta dal giudice del merito con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé. Si tratta di un’interpretazione assolutamente sensibile agli interessi di volta in volta venuti in rilievo, tesa a rompere del tutto l’automatismo che si vorrebbe invece riscontrare tra la pubblicazione a mezzo internet di una circostanza di fatto e le solo potenziali sue implicazioni diffamatorie o offensive.