Tribunale di Milano – Sezione Prima – Sentenza n. 3876 del 05.05.2022
Nell’ipotesi di causa avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno per allegata lesione alla reputazione viene in rilievo, ai fini della individuazione della competenza territoriale, il luogo ove il danno si è verificato ex art. 20 c.p.c. e dunque il luogo ove l’attore ha patito le conseguenze lesive allegate e riconducibili alla condotta contestata.
Il Tribunale di Milano, peraltro richiamando un conforme orientamento anche delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009), ha stabilito il principio secondo il quale nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio, o della sede della persona giuridica, o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.
Si tratta, del resto, di una interpretazione perfettamente rispondente alla volontà del Legislatore di individuare detto luogo in quello in cui di fatto si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione e che giustamente i Giudici meneghini hanno condiviso perché ritenuto tale da evitare, da un lato, il ricorso ad un possibile criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, da presentarsi maggiormente aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza.
E’ evidente, infatti, come quest’ultima distinzione non sia di poco conto per il Tribunale milanese, incarnando esattamente essa la possibilità, a monte, di individuare il giudice competente in modo da favorire prioritariamente il danneggiato secondo un’ottica della giustizia sostanzialmente “sociale” in quanto determinato come solitamente il soggetto più debole della controversia.