Tribunale di Cagliari – Sezione Seconda – Sentenza n. 1032 del 19.04.2022
Nel caso di controversia soggetta al procedimento prodromico della negoziazione assistita, soltanto i soggetti che dispongano dei diritti sottesi al rapporto sostanziale in contesa sono titolati a ricevere personalmente l’invito a porre in essere la stessa negoziazione di modo che, solo in un momento successivo alla ricezione di detto invito, essi potranno incaricare per l’ulteriore corso uno o più procuratori. Per espressa disposizione di cui al D. L. n. 132 del 2014 l’obbligo della negoziazione in parola non trova applicazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata.
Con questa recente sentenza, oltretutto oggetto già di nostra disamina per altro nostro commento sempre su questo sito, il Tribunale di Cagliari affronta, in maniera decisa e convincente, due particolari aspetti della procedura di negoziazione assistita introdotta dal D. L. n. 132 del 2014 quale efficace strumento deflattivo del contenzioso.
I giudici sardi, dunque, precisano opportunamente come dalla lettura della normativa di riferimento emerga chiaramente che solo i soggetti titolari dei diritti sottesi al rapporto sostanziale in contesa siano titolati a riceversi l’invito a porre in essere tale negoziazione assistita senza alcun possibile intervento, in questa prima ed iniziale fase, dei rispettivi procuratori.
Il Tribunale, in tal modo, sottolinea la natura esclusivamente stragiudiziale che assume questo procedimento, al punto da ritenere, come nel caso in commento, l’invito rivolto unicamente al legale della controparte come irregolare ed inammissibile ed evidenzia altresì come il legislatore, nel prevedere tale regola generale, non abbia volutamente inteso inserire alcuna eccezione, nemmeno nei casi in cui già esistano dei legali precedentemente nominati ed incaricati di tutelare le parti nel giudizio di merito.
Lo stesso Tribunale ha poi definitivamente chiarito che al cospetto di una domanda sussumibile sotto il disposto dell’art. 615 c.p.c. non vi è alcun obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita per essere questo uno dei casi espressamente esclusi dal disposto normativo di riferimento.
Si tratta, infatti, per entrambi gli aspetti sottoposti alla disamina dei giudici cagliaritani, di una lettura attenta e rispettosa della norma, oltre che dello spirito vero e proprio di questo istituto che non sempre, purtroppo, viene valutato nelle sue giuste finalità.