Tribunale di Varese – Sezione Lavoro – Sentenza n. 107 del 02.02.2022
In materia di riscossione dei contributi previdenziali spettanti alla Cassa Italiana di previdenza e assistenza geometri (CIPAG), è legittimo procedere all’iscrizione a ruolo degli stessi, e quindi alla notifica della relativa cartella esattoriale, senza necessità alcuna di provvedere a preventive notifiche e/o contestazioni degli addebiti.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Varese, quindi, chiamata a decidere per competenza funzionale in ordine all’impugnativa di una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali per Cassa Geometri, prende una netta posizione in merito all’eccezione circa la presunta nullità della cartella stessa per la denunciata inesistenza di un preventivo titolo esecutivo ex Legge n. 689 del 1981.
I Giudici varesini, pertanto, affermano come il predetto Ente previdenziale sia pacificamente autorizzato a riscuotere contributi insoluti, sanzioni ed interessi anche a mezzo di ruoli dalla stessa compilati e resi esecutivi a norma dell’art. 18 della Legge n. 773 del 1982, senza necessità alcuna di provvedere a precedenti notifiche e/o contestazioni degli addebiti e quindi senza alcun obbligo di intimarne il pagamento a mezzo di preventivo avviso bonario prima della rituale iscrizione a ruolo.
Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge in proposito come la Cassa avesse, nel caso specifico, comunque provveduto ad una intimazione di pagamento per così dire bonaria, mediante delle lettere, inviate al contribuente, nelle quali si specificavano il titolo e la natura della sua pretesa creditoria, senza che da parte dello stesso contribuente vi fosse stato alcun adempimento spontaneo, per cui, complice altresì detta ragione, il Tribunale riteneva regolare l’attivazione della procedura di riscossione esattoriale.
Si tratta, in definitiva, della ennesima pronuncia giudiziale con la quale, in conformità allo spirito legislativo che emerge dal noto D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in materia proprio di riscossione dei tributi, viene ribadita la natura di titolo esecutiva riconosciuta al Ruolo esattoriale, del quale la cartella, di fatto notificata al contribuente, diviene a tutti gli effetti estrapolazione cartacea e documentale.
Si aggiunga, peraltro, come, al riguardo, la eventualità di procedere all’invio di un avviso bonario ai contribuenti costituisca una mera facoltà rimessa discrezionalmente all’Ente impositore e come la stessa risponda unicamente a criteri di economia procedurale e di salvaguardia della tempestività del gettito e degli incassi, ovviamente resi più spediti a seguito di tale richiesta bonaria, senza alcuna possibile implicazione pregiudizievole per la successiva fase della riscossione.