TAR Lazio – Sentenza n. 11413 del 05.11.2021
Non ricevendo notizia alcuna da parte della figlia, maggiorenne e beneficiaria quest’ultima dell’assegno di mantenimento, circa le scelte di vita intraprese e l’andamento del proprio percorso universitario, il padre si rivolgeva direttamente all’istituto universitario al fine di conoscere i risultati curriculari della ragazza, onde valutare la proporzionalità del quantum versato a titolo di mantenimento anche a tale scopo, vedendosi però respingere la propria richiesta per asserite esigenze di tutela della privacy della figlia, senza il cui consenso la pretesa genitoriale non poteva quindi essere legittimamente assecondata.
A fronte di tale diniego, tuttavia, l’uomo presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio che, contrariamente alla ricostruzione fatta propria dall’Università, valorizzava a fondo il rapporto di parentela e genitorialità intercorrente tra soggetto interessato (la figlia) e istante (il padre appunto), rapporto che si configura quale fonte di una consistente mole di diritti e doveri reciproci, tra cui «quello di conoscere gli elementi salienti della loro “vita universitaria”, anche ai sensi dell’art. 30 Cost., che – appunto – sancisce il “diritto-dovere” dei genitori di istruire ed educare i figli».
Tenuto altresì conto dell’erogazione da parte del padre di una somma a titolo di mantenimento a favore della figlia, riconosciuta anche e soprattutto al fine di sostenere l’effettiva ed efficace partecipazione al percorso universitario dalla medesima prescelto, il Tribunale riconosceva come, nel caso di specie, il soggetto ricorrente dovesse «ritenersi legittimato all’accesso, in quanto titolare di una posizione giuridicamente rilevante e di interesse attuale, in virtù della sua posizione di padre che corrisponde un assegno di mantenimento».