Tribunale di Roma – Sezione Sesta – Sentenza n. 17627 del 10.11.2021
La sentenza di puro rito e non recante, pertanto, trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale non è soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e segg.
Con questa recente pronuncia, i Giudici romani sanciscono un principio di diritto dai rilevanti risvolti pratici, oltre che fiscali e tributari. Essi, infatti, nell’ambito di una vicenda giudiziale che si andava a concludere con un accordo tra le parti di rinuncia al giudizio ed estinzione di questo, evidenziavano anzitutto come detta circostanza vada dichiarata in un apposito provvedimento decisorio giurisdizionale e come quest’atto, ai sensi della Circolare del 22/01/1986 n. 8 del Ministero delle Finanze e della Circolare del 9/5/2001 n. 45 dell’Agenzia delle Entrate, non sia soggetto alla formalità della registrazione e quindi al pagamento dell’imposta di registro, al contrario prescritti solo per quelli che rivelino un contenuto definitorio analogo alle fattispecie elencate all’articolo 8 del D.P.R. n. 131 del 1986. Il Tribunale, dunque, richiama in applicazione le direttive contenute nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – Normativa e Contenzioso – n. 263/E del 21 settembre 2007 nonché nella Risoluzione ministeriale n. 408/E del 30 ottobre 2008, precisando opportunamente in proposito come tale esenzione valga anche per le sentenze che, nel definire semplicemente il giudizio per abbandono o rinuncia, vadano a liquidare pure le spese di lite a carico del soggetto rinunciante. Si tratta, del resto, di pronunciamento che risponde correttamente ad un criterio di imposizione tributaria sostanziale, e quindi non meramente formale come si sarebbe portati a ritenere per il solo fatto che vi sia a tutti gli effetti un provvedimento decisorio, come tale suscettibile anche di possibile impugnativa e che, pertanto, non può che essere pienamente condivisibile.