Tribunale di Velletri – Sezione Prima – sentenza del 19.08.2021
Il Tribunale di Velletri ha precisato che, nel caso in cui il Tribunale non abbia previsto espressamente la decorrenza dell’obbligo relativo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ugualmente ad adempiere alla propria obbligazione in favore dell’ex coniuge dal giorno in cui sia stata presentata la domanda di separazione e non già a decorrere dalla data della sentenza o del provvedimento di omologa della separazione stessa.
Con questa recentissima sentenza i Giudici laziali sottolineano come, in assenza di disposizioni normative regolanti la decorrenza dell’obbligo di mantenimento ed ovviamente nella sola eventualità che anche il Giudice di merito, nel caso specifico, non vi abbia provveduto, occorra rifarsi necessariamente al principio generale di diritto secondo il quale un diritto non possa restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio nonché, in via analogica, a quanto disposto in materia di alimenti dall’art. 445 cod. civ. Sulla base di questa interpretazione, pertanto, l’obbligo al mantenimento deve ritenersi maturato a far data dalla proposizione della domanda di separazione. Si tratta, del resto, di pronuncia che ci appare certamente conforme alla ratio legislativa ed interpretativa maggioritaria che, appunto, impone di considerare gli effetti di una eventuale condanna al pagamento di somme decorrenti dalla data della relativa domanda laddove il Giudice non ne abbia riconosciuto, peraltro con adeguata motivazione, una decorrenza diversa, non potendo in alcun modo il creditore subire impunemente le conseguenze pregiudizievoli di possibili lungaggini e/o ritardi processuali a lui non imputabili. Lo StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche nella soluzione di queste particolari fattispecie ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.