Cassazione – Sezione Sesta – Sottosezione Seconda – ordinanza n. 19557 dell’8.07.2021
In caso di esecuzione immobiliare avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria con l’accettazione dell’eredità non trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità abbia compiuto uno degli atti che comportino accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, sempre però che esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, ripristinando così la continuità delle trascrizioni a gli effetti dell’art. 2650 c.c., comma 2. Qualora, invece, detti atti comportanti accettazione tacita dell’eredità non siano trascrivibili perché non risultanti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege al possesso dei beni ereditari, non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
La Corte di Cassazione, con questa interessante pronuncia, evidenzia ancora una volta (vedi anche Cass. Civ. Sez. Terza n. 11638 del 26 maggio 2014) la necessità, in sede di esecuzione immobiliare, che sia il Giudice di questa a verificare la titolarità, in capo al debitore, del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore sul bene pignorato e come detto accertamento, come è noto oggi basato sia sulle certificazioni ipo-catastali acquisite agli atti dell’esecuzione che, soprattutto, sulla relazione notarile a tal fine espressamente prevista a carico del creditore procedente, debba condurre sempre all’individuazione di un titolo di acquisto dell’immobile in favore del debitore esecutato. Anche, pertanto, in caso di bene o diritto reale di provenienza ereditaria l’accettazione dello stesso da parte del debitore, in via espressa o tacita, deve emergere da un atto pubblico ben preciso e tale atto deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari per garantire quella continuità delle trascrizioni prescritta dall’art. 2650 c.c., con la conseguenza che qualora ciò non sia possibile per inesistenza di un documento di tal genere (si pensi al caso, ricordato dagli stessi Giudici di legittimità, dell’acquisizione ex lege della qualità di erede a seguito del possesso di beni ereditari protrattosi per oltre tre mesi senza aver proceduto all’inventario degli stessi ex art. 485 c.c.) a cura del creditore procedente, soggetto a tanto interessato, si deve provvedere al relativo accertamento giudiziale per giungere all’emissione di una sentenza, dichiarativa della qualità di erede, che, opportunamente trascritta, consenta di procedere alla vendita coattiva del bene. Si tratta, dunque, di decisione corretta e decisamente condivisibile che attesta ancora di più le difficoltà operative connesse al procedimento esecutivo immobiliare con particolare riguardo proprio all’onere rimesso al creditore procedente di assicurarsi, anche sotto il profilo della pubblicità costitutiva immobiliare garantita dalla continuità delle trascrizioni, la piena tutela delle proprie ragioni creditorie. Lo StudioLegaleSodo da sempre opera in materia di procedimenti esecutivi e del recupero del credito anche in sede immobiliare e concorsuale.