Cassazione Civile – Sezione Terza – ordinanza n. 21184 del 23.07.2021
In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.I Giudici di legittimità, con questo recente pronunciamento, sanciscono un principio civilistico di fondamentale importanza e cioè quello dell’asservimento dei beni costituiti nel fondo patrimoniale esclusivamente ai bisogni della famiglia e la conseguente possibilità, per il creditore, di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia di quelle obbligazioni, non onorate dai coniugi o anche solo da uno di essi, che siano state appunto assunte per far fronte a detti bisogni familiari. Si tratta di una delle fattispecie giuridiche più controverse del panorama giurisprudenziale in tema di esecuzione, poiché la difficoltà pratica che da sempre incontrano gli operatori del diritto sul tema risiede nella individuazione specifica di questi bisogni familiari, con particolare riguardo alle obbligazioni di natura fiscale e tributaria (si pensi ad esempio alle imposte da reddito di lavoro o da partecipazione societaria inevase), che sono spesso oggetto di controversie in caso di azioni esecutive o cautelari approntate dall’Erario su beni facenti parte appunto del fondo patrimoniale. In verità, le varie pronunce emesse in materia, e questa in commento ne è la dimostrazione, tendono a sovvertire l’idea comune, e forse un po’ troppo superficiale ed immediata, che il fondo sia una schermatura totale e generalizzata dei suoi beni, in contrasto con le disposizioni normative che ne forniscono invece un ritratto ben diverso e certamente più rigoroso, sebbene l’onere probatorio rimesso in capo al creditore al fine di dimostrare il nesso preteso tra obbligazione e bisogni familiari sia quanto mai complesso ed articolato nel suo assolvimento