Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 21074 del 22.07.2021
Secondo la Corte di Cassazione, la condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, a maggior ragione quando la domanda risarcitoria sia carente di qualsiasi specifica allegazione anche circa la formazione che sarebbe stata necessaria ad impedire l’evento verificatosi.
I Giudici di legittimità, con questa ennesima significativa sentenza (vedi anche, tra le altre, Cass. Civ. n. 19494/2009 e n. 9698/2009), tornano a pronunciarci sulla rilevanza giuridica che assume la condotta del lavoratore nella causazione di un evento per lo stesso lesivo, e ribadiscono come l’abnormità di tale condotta, e quindi la sua assoluta imprevedibilità e totale rispondenza ad esso lavoratore, possa escludere del tutto qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro e, quindi, qualunque obbligo risarcitorio a suo carico. Si tratta, naturalmente, di concetto, quello di condotta abnorme, di natura esclusivamente fattuale che non può non essere valutato, ed accertato in sede giudiziale, se non di volta in volta, e non è del resto casuale che gli stessi Giudici di legittimità, nella fattispecie in commento, siano giunti ad una sentenza di rigetto anche e soprattutto sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte del lavoratore, di elementi di fatto che potessero far ravvisare un coinvolgimento del datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del mancato assolvimento del suo obbligo di formazione in tema di sicurezza sul lavoro. Lo StudioLegaleSodo si occupa da sempre anche dello studio e dell’approfondimento di queste tematiche (si veda, da ultimo, “IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA SPETTA AL SOGGETTO COMMITTENTE L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL LAVORATORE” in ratiojuris.it, 1 marzo 2021; “Infortunio sul lavoro: incombe sempre sul lavoratore l’onere della prova”, in filodiritto.it, 3 maggio 2021; “Infortunio sul lavoro: risponde la società incorporante”, in filodiritto.it, 28 maggio 2021 e “Infortunio sul lavoro: il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori risponde solo del c.d. rischio interferenziale”, in filodiritto.it, 13 luglio 2021) sulle principali riviste telematiche di diritto e del settore.