Tribunale di Milano – Sezione Decima – Sentenza del 30.04.2021
Nell’ambito di una più ampia controversia avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni da incidente stradale, le spese e gli onorari professionali sostenuti per l’assistenza stragiudiziale espletata prima dell’instaurazione del giudizio, dei quali si chieda il rimborso a carico della parte responsabile del sinistro, hanno natura di danno emergente con tutte le intuibili conseguenze giuridiche e processuali che ne derivano in termini di assolvimento dell’onere della prova per la loro eventuale liquidazione.
Con questa interessante pronuncia il Tribunale di Milano ribadisce e fa proprio l’orientamento preminente della Corte Suprema secondo il quale “Le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (così, da ultimo, Cass. Ordinanza n. 24481 del 04.11.2020 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10.07.2017)”. Si tratta, dunque, di conclusione formalmente corretta ed ineccepibile soprattutto sotto il profilo processuale, e quindi con particolare riguardo proprio al fondamentale onere della prova rimesso alla parte che ne richieda il rimborso, oltre che con riguardo alla qualificazione giuridica di tale voce di danno, appunto emergente, in quanto strettamente connesso al fatto lesivo e, pertanto, necessitante di una prova certa dello svolgimento dell’attività stragiudiziale e dell’espletamento dei vari adempimenti professionali evidentemente indicati dalla parte. Nel caso specifico è tuttavia significativo rammentare come tale domanda sia stata rigettata dai Giudici milanesi sulla considerazione, quanto mai giusta ed esauriente, che “A supporto della pretesa risarcitoria, da intendersi come si è già chiarito, in termini di danno emergente, le parti attrici hanno prodotto esclusivamente una nota pro forma e non hanno altresì fornito prova alcuna in ordine all’effettivo svolgimento della prestazione stragiudiziale dedotta”, a conferma di un atteggiamento evidentemente troppo superficiale della parte che possa aver dato per scontata la loro liquidazione sulla base di una mera deduzione non supportata da alcun elemento probatorio, né documentale né tanto meno dibattimentale. Ci sia consentito al riguardo rilevare, infatti, anche a fronte dell’esperienza acquisita da StudioLegaleSodo in materia, come dette spese e competenze legali possano essere confortate, oltre che da elementi di prova documentale ricavabili, ad esempio, dalla possibile corrispondenza intercorsa con le controparti o con i soggetti terzi incaricati per la liquidazione del danno, anche, ed all’occorrenza, da mezzi di prova testimoniale sempre opportuni in ipotesi di tal genere, ferma restando poi la loro quantificazione sulla base dei parametri di legge dettati dalla tariffa Forense, come giustamente affermato anche dal Tribunale adito.