Tribunale Pavia – Sezione Terza Civile – sentenza del 26.03.2021
Il Tribunale di Pavia, a fronte anche dell’istruttoria espletata, ha dichiarato l’illegittimità dell’ipoteca iscritta dal coniuge separato beneficiario dell’assegno di mantenimento per avere accertata la insussistenza del pericolo di inadempimento futuro da parte dell’altro coniuge obbligato e ne ha ordinato a quest’ultimo la cancellazione.
I Giudici del merito, infatti, partendo anzitutto dal presupposto che nell’iscrizione del gravame sia onere del creditore procedente indicare la somma della cui garanzia si tratti, hanno evidenziato come, secondo un orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 12309/2004), “in tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza – originaria o sopravvenuta – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 cod. civ.“.
Con questa significativa recente sentenza dei Giudici pavesi viene sancito un principio di diritto di fondamentale importanza e soprattutto di rilevante applicazione pratica perché è piuttosto ricorrente il caso di gravami cautelari iscritti a fronte di debitorie future e, dunque, non in forza di posizioni di debito che all’atto dell’iscrizione stessa siano certe, liquide e soprattutto esigibili. Ciò che emerge, oltretutto, dalla lettura dei fatti e delle motivazioni contenute nella sentenza in commento è che detta iniziativa di garanzia sia stata adottata dal coniuge beneficiario a fronte, si badi bene, solo del ritardato versamento di due mensilità, peraltro sollecitato nella sua esecuzione ed immediatamente eseguito dall’altro coniuge, e che detto ritardo abbia quindi legittimato il creditore ad attivare una tutela a garanzia del suo ancora potenziale e futuro credito per un ammontare corrispondente ai successivi trent’anni in tal modo “bloccando” l’intero patrimonio immobiliare del soggetto obbligato. Il Tribunale, invece, nel richiamare l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema sopra ricordato, ne fa propri i contenuti sul presupposto, certamente condivisibile, che anche l’iscrizione ipotecaria debba pur sempre fondarsi sulla sussistenza quanto meno di indici sintomatici, di carattere soggettivo o oggettivo, che facciano in concreto presagire il futuro inadempimento. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che questo strumento di garanza ha un impatto dirompente sulla sfera patrimoniale del soggetto obbligato e che lo stesso, per ovvie ragioni di visibilità ed opponibilità, genera anche un complesso, e talvolta irreversibile, processo di “condizionamento” negativo con il sistema creditizio e bancario, per cui il suo utilizzo deve essere assolutamente legittimato da posizioni di debito reali o quanto meno potenzialmente fondate. Lo StudioLegaleSodo da tempo segue anche queste particolari fattispecie ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.