La normativa a tutela della privacy degli individui non copre le informazioni relative alle unità immobiliari di proprietà degli stessi, pertanto l’amministrazione di condominio può verificare eventuali commissioni di abusi edilizi nei confronti del singolo condomino.
La Corte di Cassazione con questa decisiva sentenza chiarisce finalmente l’ambito di applicazione del diritto alla privacy in tema di accertamenti e/o richieste amministrativi eseguiti dall’amministratore condominiale al fine di acclarare eventuali abusi edilizi in unità immobiliari del condominio nel senso di precisare come in questo caso non si possa parlare di “ dati personali “ cui fa riferimento il D. Lgs. n. 196 del 2003 bensì di informazioni concernenti un immobile e/o una pratica edilizia fornite a persona legittimata nel rispetto dei principi che governano la trasparenza dell’attività amministrativa nei settori non eccezionalmente qualificati come riservati che, in quanto tali, devono essere conoscibili come confermato anche dalla Deliberazione del Garante per il trattamento dei dati personali 19.04.2007 n. 17. L’aspetto fondamentale poi attenzionato dalla Corte riguarda oltre alla legittimazione del soggetto richiedente, certamente ravvisabile in capo all’amministratore condominiale, anche le finalità di utilizzo di dette informazioni che, nel caso specifico, si ritenevano assicurate dalla necessità di agire per reprimere ed annullare gli effetti di illeciti amministrativi ed urbanistici compiuti dai condomini.