Giudice di Pace di Lecce Dott. Cosimo Rochira – Sentenza del 26.05.2024
In caso di richiesta di pagamento della quota, spettante al genitore non residente, delle spese straordinarie occorrenti per i figli da parte del coniuge anticipatario, il Protocollo d’intesa emesso dal Tribunale di Lecce in data 21 maggio 2018 deve essere interpretato nel senso che il mancato preventivo consenso dello stesso genitore deve essere adeguatamente motivato.
Con questa recentissima sentenza, emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito con successo da SLS – StudioLegaleSodo, per conto della opposta, madre anticipataria delle spese straordinarie oggetto di causa, il Giudice di Pace di Lecce, a conclusione di una animata fase dibattimentale, ha dettato un importante principio di diritto in tema di legittimità del rifiuto preventivo del genitore non residente al versamento della quota di sua spettanza.
Tra le righe, infatti, della pronuncia emessa, il nominato Giudice sulla questione dibattuta ha sottolineato come l’opponente, nel dichiarare di non aver prestato il suo preventivo consenso alle spese straordinarie richiestegli, non abbia fornito un giustificato motivo in tal modo, appunto, “interpretando erroneamente il Protocollo d’Intesa del Tribunale di Lecce del 21.5.18.”.
Il Giudice di Pace, dunque, va a dirimere un equivoco che molto spesso viene a nascere nei già delicati e complessi rapporti di una crisi coniugale e che, in verità, il richiamato Protocollo d’intesa vigente presso il Tribunale di Lecce non contribuisce a risolvere nell’estrema genericità dei suoi contenuti laddove nel regolamentare le “SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI” subordina il rispettivo obbligo a sostenerle al “motivato dissenso” del genitore non anticipatario o comunque non richiedente che, nella maggior parte dei casi, coincide con quello residente anagraficamente con i figli.
E’, pertanto, intorno al termine “motivato” che sorgono tutti i problemi interpretativi del caso che la vicenda giudiziale analizzata ha portato alla nostra attenzione poiché si sarebbe tentati a ritenere che sarebbe sufficiente qualunque preventivo dissenso formulato a giustificare la mancata partecipazione alle spese in parola, mentre invece la sentenza emessa ha espressamente sancito come tale dissenso debba essere fondato su ragioni e cause del rifiuto opposto cha abbiano valenza sostanziale e giuridica.
La difesa avanzata dalla opponente ha giustamente posto in primo piano le prioritarie necessità dei figli di vedersi assicurate delle prestazioni di assoluta rilevanza per la loro crescita e la loro educazione, giustamente tutelate anche dal Protocollo di intesa nella precisa indicazione della natura delle spese straordinarie da sostenersi concordemente tra i genitori e tali da aver indotto le parti sottoscriventi il Protocollo a sottolineare nella premessa di questo come “l’obbligo di mantenimento che grava sui genitori, in forza dell’art. 316 bis c.c., impone loro di far fronte tanto alle esigenze primarie dei figli quanto a quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale”.
Il Giudice di Pace, quindi, ha fatto proprie queste argomentate ragioni nella sua lapidaria ma precisa motivazione sul punto, rigettando totalmente le difese dell’opponente basate su difficoltà di natura economica non adeguatamente dimostrate e su considerazioni di natura relazionale con i figli che correttamente non sono state ritenute probanti e decisive per legittimare il rifiuto alla compartecipazione alla spesa.
Si tratta, dunque, di una importante vittoria della preminenza del diritto a garantire ai figli, parte debole del difficile rapporto tra genitori separati o divorziati, quelle attività sportive, scolastiche, ricreative e culturali che rappresentano il fulcro della loro sana crescita e che non possono essere mai pregiudicate, o anche solo limitate, da screzi o ripicche personali.