Tribunale di Lecce – Sentenza n. del 23.01.2024
In caso di espropriazione forzata di beni immobili con vendita ed assegnazione a terzi, la circostanza, dedotta dal soggetto rivendicante (con opposizione di terzo) la proprietà per bene per usucapione, della mancata notifica in suo favore di alcun atto della procedura è irrilevante ai fini di rimetterlo in termini per la predetta opposizione ex art. 619 c.p.c. quando non emerga dai pubblici registri alcun diritto dello stesso che comportasse un obbligo di notifica nei suoi confronti ai sensi dell’art. 498 c.p.c.
Con questa recentissima sentenza, emessa nel corso di un giudizio seguito con successo da SLS – StudioLegaleSodo per conto dell’aggiudicatario, il Tribunale di Lecce detta un importante principio di diritto in tema di opposizione di terzo per rivendicazione per usucapione di bene immobile sottoposto ad espropriazione coattiva e nell’ambito di questa venduto ed assegnato a soggetto terzo in buona fede.
I Giudici leccesi, infatti, a fronte della eccezione preliminare avanzata da SLS in merito alla inammissibilità della proposta opposizione per mancato rispetto dei termini perentori di legge previsti sia dall’art. 619 cpc che dall’art. 615 cpc, se sussumibile l’iniziativa giudiziale nell’alveo di una opposizione all’esecuzione, hanno accolto integralmente la stessa a seguito della intervenuta vendita del bene pignorato e della successiva assegnazione di questo in favore del soggetto aggiudicatario.
In particolare, veniva dal nostro Studio rilevato come in questi casi il limite temporale, stabilito da entrambe le disposizioni processuali richiamate per la proponibilità dell’opposizione, fosse quello della vendita del bene o, a tutto voler concedere, dell’assegnazione di questo all’aggiudicatario, superato il quale residuano i soli rimedi giudiziali previsti, ai sensi dell’art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, ovvero quello, esperibile senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c., in caso di mala fede dell’assegnatario o ancora quello della opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i propri diritti sulla somma ricavata nell’ipotesi in cui l’esecuzione mobiliare sia ancora pendente dopo l’assegnazione.
I Giudici leccesi, dunque, con una conclusione giuridica assolutamente condivisibile hanno disatteso i rilievi avanzati dall’opponente sul presupposto che lo stesso non avesse avuto cognizione della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di altra persona e che ne fosse venuto a conoscenza soltanto a seguito della notifica nei suoi confronti del preavviso di rilascio dell’immobile rivendicato e, pertanto, successivamente al decreto di trasferimento pronunciato in favore dell’aggiudicatario.
Gli stessi, infatti, hanno giustamente ritenuto la circostanza della mancata notifica di alcun atto della procedura del tutto irrilevante ai fini della rimessione in termini per una eventuale opposizione ex art. 619 c.p.c. sul presupposto che alcuna notifica in questi casi sia dovuta per il fatto di non emergere dai pubblici registri alcun diritto dello stesso opponente che comporti un obbligo di notifica nei suoi confronti ai sensi dell’art. 498 c.p.c. e che non sia stata dimostrata in sede processuale la eventuale mala fede dell’acquirente ex artt. 2919 e 2920 c.c.