Truffa: quando risponde Poste Italiane Spa per la disposizione di bonifico andata a buon fine?

Tribunale di Roma – Sezione XVI – Sentenza n. 2279 del 30.01.2024

In caso di disposizione di pagamento a mezzo bonifico, sia pure conseguente ad una ipotesi di truffa per mancata vendita di un bene proposto su piattaforma on-line, l’unico elemento che interessa al fine della corretta esecuzione del relativo ordine è l’identificativo unico fornito dall’ordinante, non spettando al prestatore del servizio di compiere alcuna valutazione ulteriore, anche ove l’ordinante abbia menzionato il nominativo del soggetto destinatario del bonifico.

Con questa sentenza, il Tribunale di Roma torna su un argomento di vivissima preoccupazione per gli utenti ed i consumatori e cioè quello della responsabilità del prestatore di servizi, sia esso postale o bancario, nell’esecuzione di un ordine di pagamento a mezzo bonifico rivelatosi poi frutto di una truffa per mancata vendita del bene proposto a mezzo di piattaforma on-line, nel caso di specie il noto sito subito.it.

 I Giudici romani, infatti, rammentano anzitutto come l’art. 24 del D. Lgs. n. 11 del 2010 preveda che se l’ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritenga eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico, con la conseguenza che in caso di identificativo inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non possa essere ritenuto responsabile, ai sensi del successivo articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento, dovendo egli solo attivarsi con sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

Il Tribunale, dunque, deduce dalla lettura della normativa come l’unico elemento che interessi al fine della corretta esecuzione di un ordine di pagamento sia l’identificativo unico fornito dall’ordinante, sul presupposto che la ratio di tale impostazione legislativa sia appunto quella di favorire il trattamento completamente integrato e automatizzato di queste operazioni e migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti, esonerando il prestatore di servizio di pagamento dell’ordinante, ma a questo punto anche quello del ricevente, dall’obbligo di verificare se l’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento corrisponda effettivamente al soggetto designato quale beneficiario.

I Giudici, infatti, sia pure nella rilevanza del considerando 48 della direttiva 2007/64, recepita nel menzionato D. Lgs., secondo il quale gli Stati membri possono prevedere, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, un obbligo di diligenza in capo al prestatore di servizi di pagamento “del pagatore”, evidenziano comunque come il citato art. 24 sia chiaro nell’escludere un obbligo di verifica in capo al prestatore del servizio di pagamento delle informazioni ulteriori fornite dall’ordinante e dissonanti rispetto al dichiarato beneficiario del pagamento, con conseguente esclusione di qualsivoglia risarcimento a suo carico per la somma indebitamente sottratta a seguito di truffa.