Tribunale di Nola – Sentenza n. 2296 del 17.01.2024
In punto di diritto, quanto alla fattispecie incriminatrice di bancarotta fraudolenta per distrazione, giuridicamente apprezzabile ai fini dell’integrazione della corrispondente forma di bancarotta fraudolenta, deve intendersi qualsivoglia distacco del bene o di utilità economiche dal patrimonio dell’imprenditore o della società, con conseguente depauperamento dell’asse concorsuale.
Il Tribunale di Nola interviene efficacemente nella individuazione dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la fattispecie di reato della bancarotta fraudolenta per distrazione, sottolineandone in particolare gli elementi oggettivi e soggettivi che la contraddistinguono.
Il Tribunale, infatti, evidenzia al riguardo come il distacco penalmente rilevante vada inteso in senso non solo fisico, ma anche giuridico, come la perdita di titolarità sul bene, conseguente a qualsiasi atto negoziale di disposizione che comporti diminuzione patrimoniale od anche l’assunzione di obbligazioni volte a determinare, comunque, pur con effetti differiti, una tale diminuzione con la messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’imprenditore, costituente garanzia generica del creditori, ai sensi della generale previsione dell’art. 2740 c.c., o del patrimonio della società.
I Giudici nolani, pertanto, nel rilevare la indiscussa indeterminatezza del dato normativo, ne riscontrano il fondamento nella sua ratio, che mira essenzialmente all’obiettivo privilegiato di impedire, comunque, il depauperamento della consistenza patrimoniale e la conseguente contrazione della garanzia del ceto creditorio, in qualunque forma esse si realizzino, richiedendo dunque che l’agente abbia disponibilità del bene, in senso giuridico od anche solo di mero fatto.
Il Tribunale, dunque, precisa che ogniqualvolta sia provato che l’imprenditore abbia avuto a sua disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o dimostrarne la destinazione al soddisfacimento delle necessità dell’impresa, ovvero qualora la sua condotta sia diretta ad impedire che un bene aziendale sia utilizzato per tale soddisfacimento può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni in parola, dal momento che il fallito ha sempre l’obbligo giuridico di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio.