Tribunale di Potenza – Sentenza n. 116 del 24.01.2024
Ai sensi dell’attuale ordinamento, l’assegno di divorzio assume una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, motivo per cui il suo riconoscimento richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge più debole o, comunque, dell’impossibilità per questi di procurarseli per ragioni oggettive.
Il Tribunale di Potenza riafferma e ribadisce un importante principio di diritto in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile, precisando la funzione specifica che lo stesso ricopre nella delicata soluzione dei contrapposti interessi tra coniugi rimessa ai Giudici di merito.
In particolare, il Tribunale sottolinea come il richiesto accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi in capo al soggetto debole della coppia o comunque dell’impossibilità per quest’ultimo di procurarseli per ragioni oggettive muova necessariamente dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
I Giudici potentini, dunque, nel solco di un orientamento ormai consolidato anche della Corte Suprema, precisano che l’organo giudicante deve in questi casi verificare sempre se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, tali da aver comportato, come spesso accade soprattutto per la moglie, il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione anche all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
In definitiva, pertanto, secondo il Tribunale lucano la funzione essenziale e preminente che ricopre l’assegno divorzile diviene quella equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo il Tribunale, infatti, il giudice deve in questi casi verificare se l’accertato divario reddituale possa essere superato dal richiedente l’assegno mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, assumendo a tal fine decisivo rilievo, come detto, il fattore età in un’ottica plausibile di adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.