Cessione in blocco di crediti bancari: quando l’intimazione dell’atto di precetto può essere fatta valere dalla società cessionaria?

Tribunale di Civitavecchia – Sentenza n. 1516 del 27.12.2023

In caso di cessione in blocco di crediti bancari, l’intimazione dell’atto di precetto, per il suo contenuto sostanziale e non processuale, può essere delegata unicamente in favore di una società, cessionaria, che abbia i requisiti richiesti dalla Legge n. 130 del 1999 con conseguente nullità della delega eventualmente conferitale in assenza di tali requisiti e dell’atto di precetto in tal modo notificato al debitore.

Con questa interessante pronuncia il Tribunale di Civitavecchia interviene efficacemente nella più ampia problematica giuridica riguardante le operazioni di cessione in blocco o cartolarizzazione di crediti bancari e, segnatamente, le azioni esecutive che ne scaturiscono.

In particolare, i Giudici laziali precisano come in questi casi la società cessionaria possa essere delegata a sottoscrivere e notificare l’atto di precetto necessario per l’attivazione di queste procedure solo nel rispetto del disposto di cui all’art. 2 comma 6 della legge n. 130 del 1999 secondo il quale, appunto, i servizi indicati nel comma 3, lettera c), e cioè quelli di riscossione del credito ceduto e dei servizi di cassa e pagamento verso i debitori ed i garanti ceduti, possono essere svolti solo da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il Tribunale, quindi, sottolinea come l’art. 106 TULB si riferisca espressamente all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti riservato agli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di finanziamenti e come a tali attività debbano equipararsi una serie di adempimenti riservati all’ambito finanziario, quali, ad esempio, quelli di “sollecitazione”, “raccolta del risparmio”, “collocamento di strumenti finanziari”, “offerta fuori sede”, “distribuzione a distanza”, “raccolta online (crowdfunding)”, etc.

Secondo i Giudici, pertanto, si tratta di situazioni tutte qualificate dal fatto di essere svolte nei confronti del “pubblico” e, pertanto, tali da poter essere esercitate solo da parte di soggetti appositamente “autorizzati” e dunque “vigilati”, a presidio non solo della correttezza e legalità della condotta da essi direttamente adottata ma anche della loro affidabilità e stabilità e quindi del fatto che la loro gestione risponde a canoni di sana e prudente gestione.

Il Tribunale, dunque, precisa che se non vi è dubbio che il vincolo previsto dall’art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 si riferisca anche al soggetto che debba svolgere, a seguito della cartolarizzazione, l’attività finanziaria di riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e di pagamento, occorre valutare se in questo ambito debba rientrare (ed in che limiti) anche l’attività di recupero forzoso del credito, compresa quella di notifica dell’atto di precetto.

Secondo i Giudici laziali, però, la risposta a questo quesito è negativa poiché la notifica del precetto non rientra nell’ambito dell’azione esecutiva, essendo esso solo un atto prodromico a questa nonché anche l’ultimo atto stragiudiziale finalizzato a richiedere l’adempimento del debito prima che il creditore proceda all’esecuzione forzata, per cui la possibilità di delegare a ciò anche altri soggetti, non ricompresi nella indicazione di cui all’art. 106 TULB, non è normativamente consentita, riguardando la stessa esclusivamente la successiva azione esecutiva, con conseguente inevitabile nullità della delega e del precetto.