Tribunale di Potenza – Sentenza n. 1716 del 20.12.2023
Nell’ambito dei lavori condominiali, la scelta del tecnico incaricato di eseguire le attività deliberate dall’assemblea, così come la individuazione dell’impresa appaltatrice per l’esecuzione delle stesse, è una decisione che rientra nella discrezionalità assoluta dell’assemblea e non è soggetta a sindacato da parte del giudice.
Con questa significativa sentenza, il Tribunale di Potenza dirime una questione che molto spesso è ancora dibattuta nelle nostre aule di giustizia e delimita, in maniera chiara, i limiti di intervento dell’autorità giudiziaria dinanzi alle deliberazioni assembleari del condominio.
I Giudici potentini, infatti, precisano giustamente come il condomino, eventualmente assente, astenuto o dissenziente in sede di delibera, non possa impugnare quest’ultima basandosi su motivazioni afferenti una scelta ritenuta sbagliata o su un preventivo di spesa considerato eccessivo, poiché l’intervento giudiziale è consentito solo in quanto la deliberazione sia stata eventualmente adottata in violazione dei quorum di legge o qualora la scelta dell’impresa non rientrasse nell’ordine del giorno dell’assemblea.
Secondo il Tribunale, pertanto, in definitiva la scelta del tecnico – professionista, dell’appaltatore e del preventivo è una decisione di esclusiva competenza dell’assemblea e, come tale, non può essere mai oggetto di sindacato nel merito in sede d’impugnativa, anche in considerazione del fatto che l’organo condominiale in parola non è tenuto a rispettare alcun criterio, compresi anche quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, e che il suo consenso, se espresso con le dovute maggioranze di legge, sarebbe comunque legittimo e regolare anche se formulato in contrasto con tali criteri di mera convenienza economica.
Il Tribunale, inoltre, aggiunge anche che la legittimità della delibera impugnata può risultare ulteriormente corroborata in sede giudiziale se la scelta adottata dall’assemblea non costituisca una innovazione ovvero una spesa inutilmente voluttuaria e gravosa e dunque tale da imporre a tutti i condomini di sostenere le relative spese, dal momento che qualora si tratti di lavori eseguiti in adempimento di obbligo di legge (ad esempio ex D. Lgs. n. 102 del 2014 art. 9 comma 5) tale obbligo prevale comunque sulla volontà del condominio e l’unica possibilità di opposizione allo stesso potrebbe essere solo quello di dimostrare rigorosamente che sussistano condizioni di “non fattibilità tecnica” o di non “convenienza economica” entrambe previste dal citato Dlgs.
Al riguardo, anzi, i giudici lucani aggiungono, in maniera condivisibile, che se l’opera deliberata sia prevista dalla legge a tutela di interessi superiori o semplicemente imposta, il Condominio sia tenuto ad eseguirla ed i condòmini (tutti) a remunerarla, anche qualora la stessa sia ritenuta onerosa o comporti mutamenti significativi del patrimonio comune.