Tribunale di Lanciano – Sentenza del 31.10.2023
In caso di cessione in blocco di crediti bancari non si verifica comunque la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma si ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, per cui in caso di contestazione spetta sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco.
Il Tribunale di Lanciano detta quindi un importante principio nella delicata problematica dei crediti bancari ceduti in blocco, superando efficacemente la semplicistica difesa delle società cessionarie della indiscriminata opponibilità ai terzi dei contratti di cessione per effetto solo della mera pubblicazione sulla G.U. di questi.
I Giudici abruzzesi, infatti, peraltro riprendendo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sottolineano come il cessionario assuma in questi casi la veste di successore a titolo particolare con applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 111 cod.proc.civ. e conseguente suo onere di dimostrare l’effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.
Il Tribunale, pertanto, con particolare riguardo alla valenza da ascrivere all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, precisa opportunamente come detta pubblicazione non attenga al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non avendo essa valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto, né facendo parte nemmeno della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa.
Tale pubblicazione, quindi, può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” ex art. 58, comma 1 TUB, ma certamente non dà contezza, in questa sua “minima” struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, con la conseguenza, certamente corretta e del tutto condivisibile, che qualora il soggetto cessionario non ne dimostri effettivamente l’inclusione, viene meno la sua legittimazione sostanziale a pretenderne il pagamento e dunque la sua opponibilità al soggetto debitore, a meno che quest’ultimo non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.