Tribunale di Trani – Sentenza n. 1529 del 17.10.2023
La notifica di atti esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri, ma comunque riconducibile con certezza all’ente notificante, è valida se permette comunque di individuare il mittente, considerato che una maggiore rigidità in tema di notifiche digitali è richiesta solo per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, ma non anche del mittente.
Il Tribunale di Trani, pertanto, interviene efficacemente in una problematica che soprattutto negli ultimi tempi ha visto indirizzi giurisprudenziali controversi e che ha portato, per questo, ad un vivace dibattito mediatico non sempre del tutto convincente.
I Giudici pugliesi, dunque, nel sostanziare la propria decisione di accertamento della legittimità della notifica eseguita dall’Agente della Riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri, ha espressamente richiamato in applicazione un orientamento della Cassazione ormai consolidato secondo il quale, appunto, la discriminante in questi casi diventa unicamente la corretta individuazione del soggetto mittente, considerato che la rigidità in tema di notifiche digitali normativamente prevista è richiesta unicamente per l’identificazione dell’indirizzo del destinatario.
Secondo il Tribunale, infatti, le caratteristiche proprie di una notifica telematica a mezzo pec, a prescindere dall’utilizzo o meno di un indirizzo inserito in pubblici registri, permettono, più delle notifiche effettuate con mezzi tradizionali, di risalire e accertare il mittente del documento o l’autorità da cui proviene dal momento che ciò che rende certo ed identificabile l’indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ bensì il dominio posto successivamente a detto simbolo.
In particolare, i giudici tranesi sottolineano come in questi casi la norma di riferimento da applicarsi sia unicamente quella di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 in forza della quale la regolarità della notifica deve postulare, a tutela del contribuente, che l’indirizzo del destinatario sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato poiché dal dominio di provenienza della notifica il contribuente ha la possibilità concreta ed agevole di comprendere che lo stesso corrisponda esattamente al solo indirizzo governativo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione registrato differenziandosi da questo soltanto per lo username, corrispondente invece all’articolazione organizzativa/territoriale competente.
Aggiunge, poi, il Tribunale opportunamente come sia necessario che il contribuente dimostri gli eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa che potrebbe aver subito dalla ricezione della notifica di un atto esattoriale da un indirizzo telematico diverso da quello, digitale, presente nei pubblici registri, e sottolinea ulteriormente come il richiamo, operato dal contribuente, alla disposizione di cui all’art. 3 bis, comma 1, della Legge n. 53 del 1994 (“la notifica può essere eseguita unicamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri”) non sia pertinente ai casi di specie, trattandosi di norma eccezionale che riguarda esclusivamente la notifica di atti processuali eseguita dagli avvocati, dovendo questi necessariamente utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al consiglio dell’ordine e inserito nei pubblici registri.