Tribunale di Napoli Nord – Sezione Seconda – Sentenza n. 3636 del 06.09.2023
La comunicazione, anche a mezzo messaggistica o colloquio telefonico, dei dettagli identificativi di un assegno bancario successivamente oggetto di truffa per pagamento a persone diversa a seguito di contratto di vendita a mezzo internet costituisce un comportamento del soggetto danneggiato incauto, imprudente ed assolutamente non diligente che può essere ascritto a pieno titolo alle condotte di cui all’art. 1227 c.c. e delinea, pertanto, un evidente e macroscopico concorso colposo dello stesso nella produzione dell’evento di danno.
Il Tribunale di Napoli interviene efficacemente a dirimere una tipologia di controversia purtroppo ormai molto ricorrente e frequente, oltretutto caratterizzata dai mezzi ed espedienti fraudolenti che diventano sempre più subdoli a danno degli incauti correntisti bancari, che non rilevano nel caso di specie contraddistinto invece da una condotta di questi ultimi giudicata eccessivamente leggera e negligente.
In particolare i giudici campani hanno ritenuto di “punire” con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’istituto bancario il comportamento del correntista che, a fronte di un annuncio di vendita a mezzo internet e prima ancora di concludere materialmente il contratto di acquisto con l’apprensione materiale del bene, ebbe a comunicare telefonicamente al presunto venditore i dati e gli estremi identificativi dell’assegno circolare emesso, in tal modo consentendogli di “clonare” il titolo ed incassarlo fraudolentemente.
Il Tribunale, dunque, ha considerato tale condotta certamente incauta, imprudente ed assolutamente non diligente e, come tale, rientrante a pieno titolo in quelle di cui all’ art. 1227 c.c., affermando in proposito come costituisca nozione di comune esperienza la necessità di mantenere il riserbo sui dati bancari e finanziari, intendendosi per tali non solo le credenziali di accesso ai conti correnti bancari o postali ma anche, come nella fattispecie in esame, i “dettagli” di assegni bancari o postali atti a consentirne la ricostruzione.
L’aver comunicato, quindi, tali elementi identificativi del titolo in questione ad un soggetto sconosciuto rappresenta una “leggerezza” di non poco conto del quale solo il correntista possa dolersi, e denota poi l’assenza di una qualsiasi diligenza ordinaria che esclude qualsivoglia tipo di risarcimento per i danni asseritamente lamentati nei confronti della banca negoziatrice.
I giudici napoletani, in verità, nel mettere giustamente in risalto la responsabilità della banca ex art. 43 secondo comma della Legge sugli Assegni sotto il profilo del concorso di colpa nella causazione del danno per l’avvenuto pagamento del titolo a soggetto diverso dal prenditore, rilevano anche come per la conseguente applicazione dell’art. 1227 primo comma c.c. sia necessario che ne ricorrano le condizioni ed in particolare che il fatto colposo del danneggiato abbia svolto un’efficacia causale concorrente nella determinazione del danno con conseguente, appunto, rigetto della domanda risarcitoria da quest’ultimo avanzata.