Tribunale di Nuoro – Sentenza n. 441 del 31.07.2023
Poiché la normativa in materia di mediazione obbligatoria non opera alcuna distinzione tra sede principale e sedi secondarie del singolo organismo di mediazione, la relativa procedura preventiva deve ritenersi correttamente incardinata anche qualora abbia interessato una delle sedi secondarie del medesimo organismo.
Con questa interessante sentenza il Tribunale di Nuoro fornisce una significativa interpretazione in merito al problema, non sempre pacifico, della regolarità del tentativo obbligatorio di mediazione in relazione alla competenza territoriale dell’organismo trattante.
I Giudici sardi, infatti, preliminarmente ricordano che se è vero che ai sensi dell’art. 4, comma 1, prima parte del D. Lgs. n. 28 del 2010, «La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia», è altrettanto vero che l’art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. n. 180 del 2010 (Regolamento che reca, tra le altre cose, i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione) prevede che ciascun organismo di mediazione possa «avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia».
Secondo il Tribunale di Nuoro, pertanto, allorché questa ultima condizione sia adeguatamente dimostrata nella successiva fase processuale mediante il richiamo a tale delega nel verbale di conciliazione e la produzione in atti dell’accordo di collaborazione stipulato dall’organismo di mediazione procedente, la relativa procedura preventiva deve considerarsi pienamente valida ed efficace, sul presupposto, efficacemente sottolineato in sentenza, che una eventuale distinzione tra sede principale e sedi secondarie del singolo organismo, oltre che non consentita dalla normativa vigente, non troverebbe nemmeno alcuna ragionevole giustificazione sostanziale e giuridica.