Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – Sentenza n. 730 del 22.06.2023
Ai fini del riconoscimento del diritto all’Assegno Sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno è consentito avviare un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario, come ad esempio, avere rinunciato all’assegno di mantenimento, ovvero non aver accettato, in sede di separazione consensuale, un assegno di mantenimento “adeguato” o, finanche, non avere agito per la riscossione coattiva del credito nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Velletri, quindi, cristallizza un principio di diritto di fondamentale equità sociale, a primaria tutela delle giuste ragioni spettanti a coloro i quali, per un oggettivo ed accertato loro stato di bisogno, avanzino richiesta di Assegno sociale in attuazione dei basilari criteri di solidarietà stabiliti dall’art. 2 della nostra Costituzione.
Il Tribunale, quindi, ancora il giudizio di accertamento del diritto alla prestazione in parola a fatti e circostanze di esclusiva rilevanza oggettiva, quali sono appunto lo stato di bisogno accertato del titolare e la mancanza di redditi o l’insufficienza di quelli percepiti al di sotto di un dato limite massimo indicato dalla legge, a nulla rilevando le scelte ovvero il comportamento dell’interessato anche qualora lo stesso abbia in precedenza rinunciato all’assegno di mantenimento, ovvero non abbia accettato, in sede di separazione consensuale, un assegno di mantenimento “adeguato” o, finanche, non abbia agito per la riscossione coattiva del credito rimasto insoluto.
Il Tribunale, infatti, sottolinea come questa lettura orientata del precetto normativo di riferimento risponde alla prioritaria tutela di quei principi costituzionali che sono alla base del sistema di sicurezza sociale dal momento che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi, attraverso il quale si attua e si applica la corresponsione dell’assegno sociale, non ha e non può detenere mai un carattere di natura sussidiaria, come invece sarebbe se fosse ancorato o escluso da scelte personali del beneficiario.
I Giudici, dunque, ribadiscono lo stato “oggettivo” dello stato di bisogno e, tra l’altro, ne sostanziano ancora di più la fondatezza del proprio assunto affermando che persino qualora il richiedente sia titolare di un assegno di mantenimento l’INPS, per negare la spettanza dell’assegno sociale, sia onerato di dimostrare che la somma gli venga regolarmente pagata e accreditata, non rilevando in alcun modo un reddito solo “potenziale” e del tutto ipotetico.