Tribunale di Catanzaro – Sezione Prima – Sentenza n. 998 del 15.06.2023
Sotto il profilo normativo, l’art. 1655 c.c., che regola il contratto di appalto individua, in linea generale, la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per danni a terzi in relazione all’elemento dell’autonomia e della gestione “a proprio rischio” che contraddistingue il rapporto negoziale, ravvisandone tuttavia i presupposti di una corresponsabilità verso il terzo danneggiato anche del committente in relazione al grado di sua ingerenza sull’appaltatore, o addirittura di una elisione, addirittura, della richiamata autonomia nei casi in cui l’appaltatore esegua l’opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni impartite da esso committente.
Il Tribunale di Catanzaro, quindi, nell’ambito della vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, delinea esattamente i contorni della responsabilità aquilana per danni cagionati a terzi in conseguenza di opere appaltate tra il committente e l’appaltatore, soffermandosi in particolare sulla ipotesi, ovviamente residuale e del tutto eccezionale per espresso disposto normativo, della corresponsabilità del primo o addirittura della sua esclusiva responsabilità e significandone i relativi presupposti di fatto e di diritto.
Più precisamente, i Giudici calabresi sottolineano come il committente assurga a rango di responsabile esclusivo di tali danni nel caso in cui l’appaltatore venga dallo stesso relegato al ruolo di mero “nudus minister” e come esso committente sia invece corresponsabile in caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. per sua “culpa in eligendo”.
Il Tribunale, inoltre, precisa anche come la corresponsabilità del committente sia ravvisabile quando vi sia stata la sua ingerenza nell’esecuzione delle opere con singole e specifiche direttive ovvero abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dei lavori, con la conseguenza, rilevante sotto un profilo squisitamente giuridico, che non ne viene esclusa la responsabilità qualora si accerti che egli, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nella esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa, diretta o indiretta, del sinistro.
Come possiamo vedere, dunque, si tratta certamente di una lettura interpretativa perfettamente rispondente non solo ai criteri generali di diritto in materia di responsabilità extracontrattuale, ma anche ai principi fondamentali che regolamentano il sistema della sicurezza sul lavoro e, specificatamente, quelli che individuano il ruolo sempre più preminente del committente negli obblighi di rispetto delle norme e delle cautele antinfortunistiche.
Il Tribunale, peraltro, “approfitta” dell’occasione fornitagli dalla controversia per rammentare come tali concetti debbano ritenersi validi anche negli appalti di opere pubbliche proprio per quella sostanziale uniformità degli stessi a quelli “codicistici” che lo sviluppo giurisprudenziale ha ormai pacificamente ammesso e riconosciuto, non ravvisandone effettivamente ragioni ostative o tali da poter legittimare una applicazione differente.