Tribunale di Firenze – Sezione Prima – Sentenza del 15.05.2023
Il “procedimento su domanda congiunta”, disciplinato dal D. Lgs. n. 149 del 2022 secondo la disposizione di cui all’art. 473-bis.51. c.p.c., nel prevedere un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale che quelle di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non contempla la possibilità di cumulo delle domande nel caso in cui non sia stato già avviato un giudizio contenzioso di separazione.
Il Tribunale di Firenze detta una fondamentale precisazione di disposizione processuale in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022 in materia di “procedimento su domanda congiunta” di separazione e divorzio contestuali.
In particolare, i Giudici fiorentini sottolineano come la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressamente previsto dall’art. 473-bis. 49. c.p.c., sia consentita unicamente nel caso in cui sia stato già avviato un giudizio contenzioso di separazione personale e non già come autonoma ed originaria scelta delle parti interessate.
Giustamente, infatti, il Tribunale evidenzia come le due discipline di cui all’art. 473-bis 49 e 473-bis 51 c.p.c. siano state tenute distinte dal legislatore e come oltretutto l’art. 473- bis 51 non contenga alcun richiamo al punto 49 trovando dunque applicazione il criterio ermeneutico in base al quale ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Secondo i Giudici toscani, quindi, la preoccupazione della legge delega per l’ipotesi contenziosa in parola muove dall’intento del legislatore di impedire la contemporanea pendenza di due giudizi, quello di separazione e quello di divorzi, con sovrapposizione delle domande e dell’istruttoria, consentendo in tal modo di evitare l’onerosa duplicazione di attività giurisdizionale e le possibili sovrapposizioni di pronunce con potenziali problemi di contrasto di giudicati, oltre che di controversie in fase esecutiva, al contempo contenendo la durata complessiva e il numero dei procedimenti, sia in primo grado sia nei gradi successivi.
In definitiva, pertanto, secondo il Tribunale la ratio di questa possibilità di cumulo, come detto applicabile solo alla fase contenziosa già avviata, è certamente quella di garantire economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali.
Si tratta, dunque, di una interpretazione assolutamente rispettosa del dettato normativo e dei criteri ermeneutici che hanno guidato il legislatore nella emanazione di queste importanti novità normative, tutte proiettate nel senso di assecondare, in sede giudiziale, la condivisa volontà dei coniugi e tradurla in atti giurisdizionali conformi e soprattutto di celere emanazione pur nel rispetto sempre delle prioritarie prerogative processuali.