Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – Sentenza n. 1741 del 16.05.2023
La disposizione normativa di cui all’art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. “Buona Scuola”), che riconosce la c.d. “Carta del Docente” per l’aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo, ingenera una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l’omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l’identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
Il Tribunale di Foggia, dunque, “bacchetta” le autorità ministeriali scolastiche in merito ad una applicazione eccessivamente rigorosa e letterale della norma in commento in favore del solo personale docente di ruolo, con esclusione dunque di quello precario o assunto a tempo determinato.
I Giudici foggiani, ricostruendo efficacemente anche il contesto giurisprudenziale entro il quale la problematica dibattuta è stata analizzata e positivamente risolta in favore dei docenti precari, ha giustamente sottolineato come un sistema di formazione “a doppia trazione” di tal genere, nel quale vi siano, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e dall’altra gli insegnanti precari, non destinatari di alcuna obbligatorietà e, dunque, di alcun sostegno economico, andrebbe a collidere con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Secondo il Tribunale, infatti, se confermato, tale sistema andrebbe a discriminare inevitabilmente i docenti non di ruolo proprio mediante la mancata erogazione di uno strumento utile a far loro supportare le attività di formazione e di aggiornamento della preparazione, ma soprattutto andrebbe a ledere addirittura il principio di buon andamento della P.A che si estrinseca nella imprescindibile necessità di garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Correttamente, pertanto, i giudici pugliesi rimarcano come il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento delle proprie competenze gravi indistintamente su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso, senza che ciò possa essere messo in discussione da alcune interpretazioni, che gli stessi giudici hanno individuato come minoritarie nel complessivo panorama giurisprudenziale, che giustificherebbero questa disparità di trattamento.
In definitiva, quindi, il principio di diritto dettato dal Tribunale di Foggia con la sentenza in commento non può che ritenersi conforme ai dettami costituzionali di riferimento, incombendo semmai sul Ministero l’onere di fornire elementi precisi e concreti che siano idonei a giustificare una eventuale disparità di trattamento.