Tribunale di Bari – Sezione Prima – Sentenza n. 1956 del 18.05.2023
In via generale, se deve rilevarsi che gli accordi di separazione con cui i coniugi regolano il regime giuridico-patrimoniale in prospettiva di un futuro ed eventuale divorzio siano nulli per illiceità della causa in quanto contrari alla norma imperativa ex art. 160 c.c. che sancisce l’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, non si rinviene un accordo di tal specie quando gli stessi non contengano una rinuncia all’assegno divorzile.
Con questa recentissima e molto interessante pronuncia il Tribunale di Bari si occupa di uno degli aspetti più delicati e controversi della crisi coniugale, ossia quello della validità o meno degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione in vista del loro eventuale futuro divorzio.
I Giudici baresi, pertanto, giustamente rammentano come detti accordi, almeno in via generale e del tutto accademica, siano esplicitamente vietati dal nostro legislatore in forza del chiaro disposto di cui all’art. 160 c.c., che sancisce il noto principio della indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale; nel contempo, tuttavia, gli stessi precisano come l’applicazione di detto divieto debba essere valutata attentamente caso per caso sfuggendo essa al predetto disposto normativo in presenza di ben precise condizioni.
Più precisamente, il Tribunale sottolinea come non si possa rinvenire un accordo di tal specie in tutti i casi in cui la conciliazione intervenuta non contenga espressamente una rinuncia all’assegno divorzile, ma solo ed esclusivamente l’impegno della parte a non far valere nei confronti del coniuge le pretese rinvenienti dalla separazione, in tal modo distinguendo opportunamente la rinuncia ex se ad un diritto economico da quella a far valere detto diritto sia pure in un determinato frangente della crisi coniugale.
Secondo i Giudici pugliesi, in altre parole, qualora i coniugi si siano limitati a regolamentare le condizioni economiche della fase separativa senza definire l’intera crisi coniugale, comprendente anche la diversa e successiva fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro accordo deve ritenersi pienamente conforme alla legge, a maggior ragione quando, secondo un’interpretazione letterale della loro volontà, non si rinunci a far valere in giudizio il diritto a richiedere l’assegno divorzile.