Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n. 971 del 31.03.2023
Affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie retribuite, occorre che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato ed abbia, pertanto, la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato.
Anche il Tribunale di Bari (qui il nostro recente commento a sentenza Tribunale di Firenze – Sezione lavoro – n. 221 del 09.03.2023), quindi, si sofferma efficacemente sui criteri identificativi delle voci di retribuzione da considerare al fine di ricostruire correttamente la base di calcolo della stessa retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie ed opportunamente precisa come detta base debba essere sempre correlata alle mansioni svolte dall’interessato ovvero al suo status professionale o personale sì da compensare adeguatamente lo specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni.
Tale criterio, peraltro, per quanto possa sembrare scontato e quasi incontestato, in realtà da sempre ha rappresentato un vivace motivo di contrasto giurisprudenziale al punto da indurre, anche con la sentenza in commento, i Giudici baresi ad accogliere quell’orientamento che escluda dal novero delle voci retributive in parola gli sforzi occasionali e accessori sostenuti dal lavoratore nell’espletamento delle proprie mansioni, quali in primo luogo le indennità per lavoro notturno e quelle da prestazioni straordinarie.
Il Tribunale, infatti, opportunamente sottolinea al riguardo come sul punto anche la legislazione europea di riferimento abbia inteso fare esplicito richiamo alla natura “intrinseca” delle singole voci retributive rispetto alla natura delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e come ciò debba portare l’interprete a ritenere che una voce intanto soddisfi tale requisito solo in quanto vada a remunerare la specifica professionalità dell’interessato, al punto da diventare un tutt’uno con tale professionalità, e non sia semplicemente espressione di una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Secondo i giudici pugliesi, pertanto, in relazione ovviamente al caso di volta in volta esaminato, l’indennità per lavoro straordinario diurno e notturno, sia esso festivo o domenicale, non può essere considerata ai fini dell’inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non integrano una particolare qualità/caratteristica della mansione svolta, ma piuttosto una semplice collocazione oraria del lavoro comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione e, dunque, una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.