Tribunale di Napoli – Sezione Quarta – Sentenza n. 2906 del 17.03.2023
In base all’art. 5-bis della Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del D.L. n. 125 del 2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020, in forza del quale è stata istituita la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza, considerato anche il periodo storico e l’esigenza pandemica dovuta dal covid-19, è necessario sempre indicare, con precisione, l’indirizzo internet della piattaforma utilizzata, le modalità di accesso nonché tutte le credenziali e password occorrenti in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipare alla riunione a distanza per tutti i condomini.
Si tratta, peraltro, di una importante questione anche di natura pratica ed applicativa poiché la tenuta di tali assemblee da remoto è divenuta sempre più frequente e ricorrente, rappresentando essa, al pari di altre significative novità, una delle positive conseguenze del periodo pandemico, per quanto non più giustificata dalle ragioni di tutela della salute e della sicurezza pubblica a suo tempo giustamente enunciate dal nostro Legislatore.
I Giudici napoletani, pertanto, in ossequio proprio a tali norme, hanno giustamente richiamato in applicazione anzitutto l’art. 72 disp. att. c.c. rilevando come nei casi di tele-assemblee sia espressamente previsto che i regolamenti di condominio non possano in alcun caso derogare dalle disposizioni degli artt. 63, 66, 67 e 69 delle medesime disposizioni di attuazione, da ciò discendendo tutta una serie di obblighi posti a carico dell’amministratore di condominio.
Il Tribunale, poi, opportunamente rammenta come il citato art. 66 disp. att. c.c. preveda testualmente che «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza», ad ulteriore dimostrazione di un iter di convocazione, prima, e partecipativo, dopo, ormai largamente diffuso nella pratica.
Tra le pieghe, infine, della vicenda giudiziale principale appena esaminata, certamente degna di nota risulta l’attenzione dimostrata dai Giudici campani ad alcuni aspetti pratici e giuridici connessi a questa particolare modalità di espletamento dell’assemblea, quali la verifica delle deleghe, che per legge devono essere scritte, con la considerazione che la stessa forma possa risultare soddisfatta anche mediante la produzione degli atti in parola in corso di causa e quello delle eventuali falle del sistema informatico e, dunque, della piattaforma adottata per lo svolgimento dell’assemblea, con la conclusione della loro rilevanza processuale quale causa di annullabilità dell’assemblea stessa solo in quanto espressamente provate dai condomini interessati.