Tribunale di Roma – Sezione XVIII – Sentenza n. 996 del 20.01.2023
In tema di diritti d’autore, la relativa legge riserva alle opere fotografiche la medesima protezione di un dipinto, di una scultura, di una musica, di un libro o di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore.
La durata di tale protezione è di 70 anni dalla morte dell’autore, e quest’ultimo vanta sull’opera i diritti patrimoniali di esclusiva riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e i diritti non patrimoniali di paternità e quello di opporsi a modificazioni dell’opera che pregiudichino il suo onore o la sua reputazione.
Il Tribunale di Roma espone, in maniera peraltro molto chiara ma quanto mai efficace, i termini giuridici di tutela del diritto di autore in relazione alla possibile pubblicazione sul web di una fotografia, distinguendone attentamente i presupposti e le relative modalità di difesa.
I Giudici romani, infatti, sottolineano anzitutto come la normativa vigente, contenuta nella Legge n. 633 del 1941, differenzia tre diverse tipologie di fotografia a cui corrisponde un grado diverso di tutela: le fotografie d’autore, elencate nell’art. 2 e tutelate allo stesso modo delle altre opere dell’ingegno; le fotografie semplici, disciplinate dall’art. 87 e tutelate in base ai diritti connessi al diritto d’autore; e le fotografie meramente documentali, previste dall’art. 87, comma 2, che non ricevono alcuna tutela quali opere dell’ingegno.
Nel trattare poi il caso specifico sottoposto alla sua attenzione, il Tribunale correttamente precisa come al fine di distinguere la fotografia artistica da quella semplice, e di conseguenza individuarne il regime di tutela, sia necessario che nell’immagine fotografica si rinvenga un’impronta personale e propria del fotografo e, cioè, quella capacità di esprimersi sul soggetto attraverso il modo di utilizzazione dell’apparecchio fotografico scegliendo l’inquadratura, la composizione, le condizione di luce e tutte le ulteriori condizioni che possono influenzare la fattura di una fotografia.
Secondo il Tribunale, dunque, l’autore, oltre all’intuizione della fotografia che intende realizzare e in cui si esplica la sua attività creativa, deve imprimere il carattere artistico all’immagine mediante la scelta degli elementi essenziali dell’immagine che consentono di comunicare la sua personalità, per cui assumono rilevanza per la concessione della tutela d’autore segni percepibili della sua creatività nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine.
Al contrario, secondo la condivisibile ricostruzione interpretativa offertaci dalla sentenza in commento, devono essere considerate fotografie semplici, tutelabili in base al regime dei diritti connessi, quelle prive del suindicato carattere creativo e, pertanto, consistenti in mera riproduzione della realtà ovvero caratterizzate dalla natura puramente collaborativa della prestazione realizzata dal fotografo.