Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro – Sentenza n. 979 del 07.12.2022
Il principio di necessaria terzietà ed imparzialità dell’organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego deve essere sempre assicurato, al fine di garantire che, soprattutto in relazione a quelle di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente assoggettato a procedimento, a maggior ragione quando si tratti di irrogare eventuali sanzioni di natura espulsiva.
Secondo il Tribunale, quindi, in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, si ribadisce la necessità della distinzione tra il soggetto responsabile della struttura amministrativa, in cui presta servizio il dipendente che si intende sottoporre a procedimento, e il soggetto competente per l’esercizio del potere disciplinare, stabilendo che tale distinzione venga meno, con l’unione delle due funzioni nel medesimo soggetto, unicamente nell’ipotesi in cui si realizzi la duplice condizione che l’infrazione rilevata sia fra quelle punibili con sanzioni di minore gravità (così come normativamente definite) e il responsabile della struttura rivesta qualifica dirigenziale.
La sottolineatura, infatti, che i Giudici laziali evidenziano con questa loro recente pronuncia muove dal presupposto, scontato ma evidentemente non così ovvio sotto il profilo applicativo, che il soggetto titolare del potere disciplinare possa avere sempre quel sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell’infrazione che, di per sé, ne possa garantire l’autonomia di giudizio ed evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell’ambito stesso dell’ufficio di appartenenza nel quale potrebbero non sussistere le indispensabili condizioni di serenità e imparzialità nell’esame dei fatti.
E’ significativo, oltretutto, il fatto, certamente condivisibile e degno di nota, che il Tribunale abbia esplicitamente rilevato il “carattere imperativo” di questo principio di terzietà e della conseguente distinzione sul piano organizzativo tra l’ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente stante proprio l’importanza riconosciuta agli interessi del lavoratore che ne sono il chiaro fondamento.