Tribunale di Pavia – Sezione Terza – Sentenza n. 1543 del 09.12.2022
Deve ritenersi legittima l’irrogazione della sanzione ex art. 126-bis C.d.s. quando il modulo cartaceo allegato al verbale di contestazione non sia accompagnato, senza giustificato e documentato motivo, dalla documentazione richiesta a corredo dei dati identificativi del trasgressore e della patente di guida, dal momento che detto modulo, conforme a quello diffuso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Funzione Pubblica, richiede espressamente, “anche per autenticare la firma apposta sulla presente” – “una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida”.
Con questa sentenza il Tribunale di Pavia prende posizione su un adempimento burocratico ed amministrativo che tanti problemi, in termini di applicazione di sanzioni, costantemente crea ai cittadini coinvolti in violazioni al Codice della Strada.
Come è noto, infatti, nel caso in esame si discute sulla reale portata applicativa dell’art. 126-bis del C.d.S., che va a sanzionare “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196” che abbia omesso di fornire all’organo di polizia procedente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Si tratta, invero, di una delle sanzioni forse più odiose e contrastate che si rinvengano poiché molto spesso determinata soltanto da mera dimenticanza o incolpevole negligenza, per cui la precisazione oggi offerta dal Tribunale lombardo, sebbene forse eccessivamente formalistica e testuale nella sua esplicitazione, certamente può rivelarsi utile ad evitare esborsi supplementari facilmente evitabili con un semplice adempimento.
I Giudici pavesi, infatti, rammentano in proposito che la ratio sottesa alla prevista comunicazione obbligatoria dei dati e della patente del conducente all’organo di polizia vada individuata nel compito di quest’ultimo di procedere proprio all’accertamento delle infrazioni al codice della strada, indipendentemente dal criterio meramente letterale utilizzato dal legislatore, avendo esso carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse – la repressione delle infrazioni stradali – strettamente correlato con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Secondo il Tribunale, pertanto, la tempestività con cui debba essere sempre identificato il responsabile è da ritenersi indiscutibile, a prescindere dal fatto, evidentemente del tutto irrilevante, che l’art. 126-bis del C.d.S. non preveda espressamente anche l’allegazione di copia del documento di guida, per quanto richiesta nel modulo cartaceo, e si debba dunque intendere come mera facoltà e non già come un obbligo per il proprietario del veicolo contravvenzionato, come nel caso in esame vanamente enunciato dalla difesa del cittadino sanzionato.