Cassazione Civile – Sezioni Unite – Ordinanza n. 33482 del 14.11.2022
Per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014 nella versione precedente alle recenti modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, che ha introdotto le nuove Tariffe forensi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tra le pieghe di una vicenda giudiziaria più ampia, colgono l’occasione per enunciare un principio dalle rilevanti implicazioni pratiche ed applicative soprattutto in questa fase di “passaggio” tra la normativa ministeriale di cui alla Tariffa Forense del 2014 e quella, attuale, di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
La Corte, infatti, precisa anzitutto al riguardo come sia l’art. 7 di detto ultimo decreto a stabilire espressamente che le nuove Tariffe entrino in vigore entro quindici giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi a decorrere dal 23 ottobre 2022 e, al fine di dirimere possibili dubbi interpretativi, sottolineano inoltre come l’unico presupposto in forza del quale si debba assumere in applicazione l’una ovvero l’altra Tariffa, quella attuale, è dato dall’individuazione del momento in cui si siano “esaurite” le prestazioni professionali.
In definitiva, pertanto, in applicazione anche di principi fatti propri dal prevalente orientamento giurisprudenziale dei Giudici di legittimità, la nuova Tariffa non può applicarsi allorché tutte le attività difensive siano state compiute e concluse in data anteriore al 23 ottobre 2022 e la Corte, giustamente, rileva che, diversamente opinando, ne deriverebbe un’applicazione retroattiva della novella, inammissibile per effetto del logico criterio ermeneutico incentrato sulla globalità della prestazione effettuata e, in sintesi, del compenso.
Secondo tale criterio, invero, come cristallizzato da Corte Cass. S.U. n. 17405/2012, «i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata».