Tribunale di Catanzaro – Sezione Prima – Sentenza n. 1480 del 18.10.2022
L’azione revocatoria, quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso e non esigibile, potendosi altresì trattare di credito eventuale.
Con questa recentissima e significativa pronuncia il Tribunale di Catanzaro detta una linea di interpretazione, in materia di proponibilità dell’azione revocatoria, quanto mai interessante e condivisibile.
I giudici calabresi, infatti, riprendendo oltretutto un orientamento giurisprudenziale che persino le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tracciato (sentenza n. 9440 del 18 maggio 2004), hanno disposto l’infondatezza delle argomentazioni difensive sostenute dalla parte debitrice in revocazione sul presupposto che non incida sull’aspettativa creditoria la circostanza che al tempo della proposizione del giudizio di revocazione la causa afferente al dedotto credito fosse ancora sub iudice.
Il Tribunale, dunque, ha opportunamente chiarito come l’applicazione dominante neghi ormai la sussistenza della pregiudizialità richiesta dall’art. 295 c.p.c. qualora l’azione revocatoria si fondi, appunto, su un credito che costituisca ancora res litigiosa, essendo sufficiente, ai fini della sua valida proposizione, una semplice ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente.
I Giudici calabresi, del resto, rimarcano con efficacia il principio secondo il quale si debba accogliere una nozione lata di “credito”, come tale comprensiva anche solo della semplice ragione e/o aspettativa di esso, con conseguente totale irrilevanza, a tal fine, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che sottendono ai rapporti obbligatori, al punto che persino il credito meramente eventuale, quale quello litigioso, debba essere ritenuto idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Il Tribunale, ovviamente, rileva come nell’accezione generale di credito rientri sia quello da fonte contrattuale, se oggetto di contestazione in separato giudizio, che quello risarcitorio da fatto illecito magari non ancora conclamato in maniera definitiva, dal momento che si intende in tal modo tutelare e garantire appieno le ragioni creditorie quand’anche non accertate nella loro effettiva esigibilità.