Tribunale di Bologna – Sez. Spec. in materia di imprese – Sentenza n. 2548 del 13.10.2022
In tema di pubblicazione di foto, l’editore è tenuto al controllo sul contenuto della stessa, al pari del giornalista o del direttore della testata, essendo egli civilmente responsabile ex art. 11 della Legge n. 47 del 1948 per i reati commessi a mezzo stampa, in solido appunto con il giornalista e con il proprietario della pubblicazione, oltre che soggetto alla responsabilità generale per fatto illecito ex art. 2043 c.c. qualora dalla sua condotta, anche omissiva, sia derivato un danno a terzi.
Il Tribunale di Bologna enuncia un principio di diritto di fondamentale importanza e di sempre maggiore ricorrenza ed applicazione pratica, ossia quello della responsabilità diretta dell’editore per il fatto illecito compiuto mediante la pubblicazione non autorizzata di materiale fotografico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c. per la violazione dei diritti di autore (patrimoniali e morali) sull’opera creativa.
I Giudici bolognesi, in particolare, rilevano la illiceità della condotta dell’editore quantomeno a titolo di concorso nel reato per omesso controllo di una attività di pubblicazione di un contenuto (la fotografia) che nel caso specifico non apparteneva né al giornalista redattore né, tanto meno, alla testata giornalistica, essendo stata detta fotografia reperita addirittura su internet e, come tale, certamente riconducibile ad un autore, essendo oltretutto notorio che tale contenuto, sia esso opera o riproduzione fotografica semplice, è sempre tutelata dalla legge autorale.
I Giudici emiliani, più esattamente, evidenziano come gravi su tutti i soggetti la cui attività sia necessaria per la pubblicazione del contenuto editoriale verificare, con la diligenza proprio del tipo di pubblicazione, di non ledere diritti di terzi e rammentano, altresì, come nel caso della pubblicazione di una fotografia che non appartenga al giornale o al giornalista, a maggior ragione se rintracciata su internet, tale soglia di diligenza imponga sempre di riscontrare la paternità della fotografia e di richiedere il consenso alla pubblicazione al suo autore.
Si tratta, certamente, di pronuncia assolutamente condivisibile perché rispondente non solo al principio elementare del neminem laedere ma perché rispettosa del bene primario della proprietà, seppur intellettuale nel caso di specie, ascrivibile giustamente non solo in presenza di un’opera, nel senso più ampio del termine, ma di un semplice contenuto, sia pure solo fotografico.
La stessa pronuncia, peraltro, si pone alla nostra attenzione come baluardo per i sempre più frequenti episodi di utilizzazione illecita di contenuti e materiali di autore che lo strumento “internet” ha ovviamente moltiplicato a dismisura, ponendo di fatto nelle nostre mani una miriade di dati, notizie, foto, contenuti di che non possono essere impunemente “replicati” senza la preventiva autorizzazione del soggetto titolare ed il pagamento dei relativi diritti d’autore.