Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4238 del 13.09.2022
Il licenziamento, quale atto scritto di natura ricettizia, si presta a produrre il suo tipico effetto risolutorio solo ex nunc, a decorrere dal momento in cui esso viene ritualmente comunicato al lavoratore.
Il Tribunale di Napoli fornisce interessanti spunti di riflessione circa la regolarità e la correttezza, anche formale, della procedura di comunicazione al lavoratore del provvedimento espulsivo dal lavoro, precisando opportunamente come alcune modalità, quali ad esempio l’uso del telegramma o una pubblicazione a mezzo internet, necessitino a tal fine di determinati presupposti ed adempimenti operativi.
In particolare, i Giudici campani evidenziano che qualora il datore di lavoro propenda per la comunicazione mediante telegramma anche la Corte di Cassazione ha pacificamente prescritto che in forza dell’art. 2 della Legge n. 604 del 1966, come modificato dall’ art. 2 della Legge n. 108 del 1990, il licenziamento debba essere sempre comunicato per iscritto al lavoratore e l’atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta.
Opportunamente, dunque, il Tribunale rammenta che sulla base di tale principio il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha sempre l’onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 2705 c.c. per l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l’originale consegnato all’ufficio di partenza sia stato effettivamente sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l’originale sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio di partenza da esso mittente.
Allo stesso modo il Tribunale di Napoli ha ritenuto, correttamente, ininfluente, ai fini sempre della validità della notifica del provvedimento espulsivo, anche ogni altra comunicazione e/o pubblicazione eventualmente eseguita a mezzo internet dal datore di lavoro e dalla quale il lavoratore avrebbe dovuto, o potuto, desumere la conclusione del suo rapporto di lavoro, stante la acclarata inoperatività, in questi casi, del principio di presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. valido solo in quanto si dimostri il perfezionamento dello stesso procedimento notificatorio.
La decisione, dunque, assunta dai Giudici campani sottolinea la particolare rilevanza che giustamente viene riconosciuta alla necessità che un provvedimento di tale portata giuridica e sostanziale per il lavoratore, quale è appunto quello del suo licenziamento, sia comunicato allo stesso in maniera corretta e formalmente ineccepibile, sì da garantirgli la effettiva sua conoscenza, senza alcuna possibilità di ricorso a differenti modalità meramente presuntive.