Tribunale di Bolzano – Sezione Prima – Sentenza n. 836 del 15.09.2022
In tema di regolamentazione dei rapporti avvocato-cliente ai fini della determinazione dei compensi professionali del primo non appare lecito, anche alla luce degli artt. 1363,1366 e 1370 c.c., predisporre il preventivo scritto da sottoporre al secondo sulla base di una semplice stampa estratta da un noto sito internet di calcolo e ritenere che lo stesso si possa scindere in una parte meramente “informativa” attinente ai parametri ed un’altra, da considerarsi “indipendente“, che costituirebbe l’impegno al pagamento a prescindere dalle modalità di calcolo del compenso stesso e, soprattutto, dall’effettiva attività professionale svolta.
Con questa recentissima e molto interessante sentenza, il Tribunale di Bolzano interviene, efficacemente, in una delicata problematica attinente ai rapporti avvocato-cliente in merito alla determinazione del compenso professionale in un certo senso stigmatizzando la condotta del professionista interessato sia nella predisposizione del preventivo scritto che, ed a maggior ragione, nella fase successiva della pretesa dei propri compensi professionali in relazione all’attività effettivamente svolta.
La questione sottoposta, infatti, all’esame dei Giudici bolzanini si segnala alla nostra attenzione per la sua particolarità, poiché in questo caso il preventivo scritto sottoposto alla sottoscrizione del cliente veniva costituito dall’estratto del calcolo dei compensi professionali estrapolato da un noto, quantomeno nel settore, sito internet che notoriamente utilizza i criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 2014 (tra cui l’individuazione del giudizio di riferimento, la divisione in fasi processuali e la scelta dei parametri di riferimento da impiegare) per determinare indicativamente il quantum economico da riconoscere al legale.
La connotazione originale che, tuttavia, è stata dal professionista riconosciuta a detto estratto, a suo dire al solo scopo di dimostrare al cliente che il compenso professionale richiesto costituisse una congrua ed equilibrata pretesa economica per la particolare attività professionale che doveva essere espletata, si fondava sul presupposto, giustamente contestato dal Tribunale, che il “prospetto giudiziale compenso avvocati in ambito civile”, con la suddivisione per singola fase del procedimento, non sarebbe stato considerato dalle odierne parti processuali ai fini della determinazione del compenso professionale concordato.
I giudici, infatti, hanno rilevato come la sostituzione dell’intitolazione di detta stampa da “liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito civile” in “preventivo compenso” operata dal professionista e, a dire di questo, confermata dall’impegno espresso dal cliente al pagamento dei compensi complessivamente riportati posto in calce allo stesso prospetto non potesse integrare gli effetti di un accordo al pagamento di tale somma a prescindere dall’attività effettivamente svolta dal legale.
Il Tribunale, in definitiva, sottolinea come vada tenuto in debito conto che, mentre l’avvocato è un professionista, ciò non vale per il cliente, il quale, di fronte ad una indicazione espressa e dettagliata dei parametri dovuti per determinate fasi non poteva che ritenere che il compenso totale pattuito fosse congruo e dovuto proprio in quanto corrispondente per ogni singola fase “preventivata” al valore medio, quindi intendendo obbligarsi al suo pagamento in dipendenza dallo svolgimento in concreto della relativa attività.
Secondo i Giudici, peraltro, la tesi del legale circa la presunta convenzione di compenso forfettario “omnicomprensivo”, a prescindere dall’attività in concreto svolta, risulta essere contraddetta proprio dal riferimento fatto, nell’esordio del documento firmato dal cliente, alle singole fasi del procedimento e ai relativi compensi medi, ai quali va quindi riferito anche l’inciso “il compenso sopra indicato”, contenuto nell’impegno di pagamento dallo stesso poi firmato.
Il pronunciamento in commento, dunque, pare rispondere perfettamente al prioritario dovere deontologico di correttezza e di lealtà che il legale assume nei confronti della propria clientela e che gli impone di utilizzare, nei rapporti con la stessa dai quali possano derivare obbligazioni di natura pecuniaria in suo favore, la massima chiarezza consentita, dato anche l’evidente divario tecnico sussistente tra le parti, il tutto sempre rapportato al fondamentale obbligo del professionista di disciplinare i propri compensi unicamente in base all’attività professionale poi effettivamente svolta.