Tribunale di Firenze – Sezione Terza – Sentenza del 24.05.2022
Quando l’operatività non autorizzata in conseguenza di frodi informatiche non sia stata conseguenza di una perdita di dati personali imputabile ad un difetto delle infrastrutture bancarie, nessun addebito può essere formulato a carico della banca, essendo la truffa avvenuta unicamente a causa del comportamento incauto del correntista dal cui dispositivo siano partite le comunicazioni a terzi delle proprie credenziali per l’operatività del conto, nonostante la ricezione, attraverso lo stesso dispositivo, degli SMS di avviso alla stessa rivolti dall’istituto di credito, tali da escluderne una qualche responsabilità nell’accaduto.
Il Tribunale di Firenze, con una significativa ed illuminante sentenza, interviene in una delle problematiche forse più complesse e delicate del nostro sistema giuridico, tale da involgere non soltanto aspetti economici e patrimoniali di rilievo ma profili di sensibilità umana non indifferente, sempre più spesso mortificata dalle modalità di truffa informatica ogni giorno più subdole e sofisticate che vengono messe in atto a discapito dei correntisti.
I Giudici fiorentini, infatti, a conclusione di un articolato procedimento istruttorio, sono pervenuti alla conclusione che la dinamica delle operazioni come ricostruite nel caso specifico e l’assenza di qualsivoglia violazione dei sistemi informatici della Banca impongano di ritenere che anche la sottrazione delle credenziali statiche sia da imputarsi unicamente al correntista per avere egli incautamente comunicato i propri dati o cliccato su un link malevolo in SMS o mail truffaldini (c.d. “phishing”) e per avere quindi indicato i propri codici.
Gli stessi Giudici, poi, sottolineano anche come questa incauta condotta sia stata posta in essere nonostante la ricezione di messaggi telefonici ed alert da parte della banca che ne raccomandava la non divulgazione, e come le certificazioni in possesso dell’istituto bancario e le tutele approntate da quest’ultimo siano garanzia del rispetto, da parte dei sistemi, della vigente normativa di legge con conseguente esclusione di una qualche responsabilità nell’accaduto.
La decisione del Tribunale di Firenze, sotto un profilo squisitamente giuridico e probatorio, potrebbe certamente essere condivisibile, rientrando la stessa nell’alveo della disciplina della responsabilità del danneggiato nella causazione del fatto lesivo per il quale si chieda il risarcimento, ma de iure condendo è certamente significativo il fatto che gli stessi Giudici abbiano fatto esplicito riferimento ai mezzi ed alle modalità sempre più pericolosi e ben congegnati di svolgimento della frode informatica rispetto alla oggettiva buona fede dei correntisti, tali da sollecitare un intervento legislativo risolutivo che miri a tutelare questi ultimi indipendentemente dalle imprudenze della loro condotta, o piuttosto a facilitare l’informazione e la formazione, quantomeno sommaria, del “cliente medio”, certamente non facilitata da mastodontiche informative di ogni genere, che al contrario rischiano di minare la consapevolezza del consenso acquisito al momento della sottoscrizione del contratto.
La frode, o truffa, informatica in quanto tale, infatti, è di per sé uno dei reati più infidi che il nostro sistema penale riconosca e ne è potenziale vittima, si badi bene sempre incolpevole, chiunque indipendentemente dall’età, cultura, istruzione proprio per la particolare bravura dei suoi autori, per cui approntare una adeguata linea di difesa degli interessi economici dei malcapitati risponderebbe ad un’esigenza sociale non più procrastinabile. SLS – StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche in questa importante campagna di sensibilizzazione.