Tribunale di Bari – Sezione Prima – Sentenza n. 2062 del 26.05.2022
La tutela del diritto all’oblio, inteso quale diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza, va sempre bilanciata con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico – sociale.
Il Tribunale di Bari segna un importante passaggio in merito al giusto bilanciamento tra i due contrapposti diritti che inevitabilmente vengono a scontrarsi nel problematico e complesso mondo della stampa, e segnatamente di quella digitale.
Secondo i Giudici pugliesi, infatti, dinanzi alle giuste e legittime recriminazioni del soggetto titolare del diritto ad evitare la permanenza di informazioni e notizie del passato che lo riguardino senza limiti di tempo, va del pari ugualmente garantito l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto come espressione più autentica del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico – sociale.
Secondo il Tribunale barese, dunque, il diritto all’oblio giuridicamente rilevante e meritevole di tutela non può essere estremizzato al punto tale da non consentire a chiunque di avere contezza di un determinato dato di fatto o fatto storico, per quanto poi esso possa trovare adeguata soddisfazione o mediante un procedimento di deindicizzazione degli articoli che lo abbiano trattato ovvero con la pubblicazione delle notizie conclusive della relativa vicenda o di rettifica dei fatti precedentemente resi noti.
Nella delicata opera di bilanciamento degli interessi in gioco, l’organo giudicante, premessa la formalmente paritaria rilevanza dei medesimi, in quanto entrambi espressione di valori costituzionalmente rilevanti e per ciò stesso perfettamente equiparabili tra loro, assume correttamente una decisione fondata sul fatto concreto dedotto in giudizio, evitando aprioristiche preferenze a favore di un diritto rispetto all’altro, in un contesto, oltretutto, come quello informatico e digitale, nel quale le notizie, i dati, le informazioni “viaggiano” ad una velocità e con una speditezza incontrollabili scontando, al contempo e inesorabilmente, l’enormità di quel bacino di memoria rappresentato dai principali motori di ricerca quasi a costituire qualcosa di immutabile o, peggio ancora, inamovibile. SLS – StudioLegaleSodo da tempo è impegnato attivamente anche nelle problematiche del diritto digitale e della tutela dei dati informatici.