Tribunale di Cassino – Sentenza n. 529 del 21.04.2022
La mancata indicazione dell’ufficio giudiziario competente per la promovenda esecuzione nell’atto di precetto di per sé non crea incertezze sull’individuazione dello stesso e, pertanto, non può mai determinarne la nullità.
Il Tribunale di Cassino, con una stringata ma convincente motivazione contenuta in questa recente sentenza, afferma correttamente come la mancata indicazione nell’atto di precetto dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale il creditore procedente intenderebbe procedere esecutivamente nonché la forma di esecuzione della quale lo stesso creditore intenderebbe avvalersi non comporta la nullità dell’atto stesso.
I giudici laziali, dunque, richiamando in applicazione anche il conforme orientamento in materia della Corte di Cassazione (cfr sentenza n.1229/1992), danno una lettura della norma di cui all’art. 480 c.p.c. perfettamente rispondente al dato testuale e, specificamente, di quelli che sono gli elementi ed i dati di cui non può mai essere carente il precetto, pena appunto la sua nullità.
E’ significativo, piuttosto, anche il fatto che lo stesso Tribunale, tra le pieghe della motivazione assunta, abbia rilevato, del pari correttamente, come il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l’irregolarità formale dell’atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità, pena l’inammissibilità della proposta opposizione.
Si tratta, infatti, dell’ennesima giusta applicazione del principio generale di conservazione degli atti processuali e/o giuridici genericamente intesi, espressione più vera ed autentica del nostro sistema di diritto sin dai tempi degli antichi romani secondo il noto brocardo latino “utres magis valeat quam pereat”, per cui ancora maggiore è la positiva valutazione che dello stesso principio si ricava oggi dalla sentenza in commento.